La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28670/2020 torna ad occuparsi della annosa querelle sulla tempestività del deposito telematico degli atti processuali.
Giovedi 14 Gennaio 2021 |
Il caso: G.A., nominato dal giudice delegato consulente contabile e fiscale della Curatela del Fallimento Delta s.r.l., propone ricorso per Cassazione contro il decreto del Tribunale di Patti, che ha dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento di liquidazione dei compensi per l'attività svolta.
Per il tribunale, il reclamo era inammissibile in quanto tardivo: infatti il decreto di liquidazione veniva comunicato a mezzo pec il 28 gennaio 2019, decorrendo da quella data il termine di dieci giorni per proporre il reclamo ex art. 26, comma primo, della legge fallimentare; ma il reclamo veniva depositato in cancelleria soltanto in data 11 febbraio 2009, quindi dopo la scadenza del termine.
Nel ricorso G.A. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della legge21 gennaio 1995, n. 53, come modificato dall'art. 16-quater, commal, lett. d) del d.l. n. 179/2012:
il Tribunale ha considerato quale data di proposizione del reclamo quella di registrazione del medesimo da parte della cancelleria, mentre avrebbe dovuto considerare la data in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna del deposito mezzo pec;
poiché la ricevuta era stata generata il 7 febbraio 2019 il reclamo era tempestivo.
Per la Corte la censura è fondata e sul punto ribadisce e conferma il principio per cui:
il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7,del d.l. n. 179 del 2012 e succ. modifiche;
il medesimo articolo ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, cosÌ superando quanto previsto dall'art. 13,comma 3, del d.m. n. 44 del 20 Il, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo
Decisione: Accoglimento del ricorso con rinvio ad altro magistrato presso il Tribunale di Patti.