Agevolazione “prima casa e requisito della residenza anagrafica.

Agevolazione “prima casa e requisito della residenza anagrafica.
Mercoledi 17 Giugno 2020

Se l'appartamento è stato acquistato in comunione legale, il coniuge che non vi ha ancora trasferito la residenza può ugualmente beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 11225/202

Il caso: G.G. impugnava avanti alla CTP l 'avviso di liquidazione con il quale l'AE chiedeva il pagamento per intero dell'imposta di registro in revoca dell'agevolazione prima casa chiesta dal contribuente ed esclusivamente riconosciuta alla di lui moglie nella misura del 50% in quanto solo quest'ultima aveva ottemperato all'obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito

Il ricorso veniva accolto in primo grado, ma la decisione veniva riformata in appello.

Il contribuente propone quindi ricorso per cassazione, contestando la sentenza impugnata in quanto non aveva considerato rilevante la destinazione a residenza familiare dell'immobile acquistato in regime di comunione legale.

La Cassazione, nel ritenere fondata la doglianza, sul punto ribadisce il seguente principio di diritto: «In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della I. n. 118 del 1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso»

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.11225/2020

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