Spettanza delle agevolazioni fiscali - prima casa- per le pertinenze.

Cassazione Sezione V - n. 22561 del 10 agosto 2021.
Dr. Antonio Galdiero.
Spettanza delle agevolazioni fiscali - prima casa- per le pertinenze.

La sentenza affronta due temi molto interessanti il primo relativo al diritto alla riservatezza dei dati personali con riferimento alle risultanze processuali, con specifico riferimento alla pubblicazione delle sentenze, sul quale si faranno soltanto dei brevi cenni, per dare conto della novità della questione; il secondo relativo alla spettanza delle agevolazioni “prima casa” per le pertinenze, con specifico riferimento all’acquisto del lastrico solare, sul quale ci si soffermerà maggiormente.

Mercoledi 30 Marzo 2022

Sulla richiesta di oscuramento dati

La Corte premesso che l’art. 52 del D.lgs. n. 196 del 2003 prevede che l'interessato può chiedere per motivi legittimi, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento, ha stabilito che la domanda di oscuramento deve essere specificamente proposta e anche supportata dalla indicazione dei motivi legittimi che la giustificano, motivi che la parte deve specificare. Da tale onere di specificazione del motivo deriva il potere dovere del giudice di vagliarne la legittimità, da intendersi nel senso della meritevolezza delle ragioni addotte e non semplicemente come conformità della richiesta ad una facoltà prevista dalla legge, diversamente l'onere di indicazione dei motivi non avrebbe alcuna ragione d'essere.

La Corte osserva che la norma non specifica quali sono i motivi legittimi che giustificano la richiesta e che quindi si tratta di una di quelle clausole generali che devono essere interpretate in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, operando un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica (Cass. 16807/2020).

Al riguardo precisa che è già stato affermato, nella sentenza appena richiamata (16807), che può farsi riferimento alle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, ove al punto 3, si indicano come motivi legittimi la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (come nel caso di dati sensibili) ovvero la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.

Nel caso di specie invece la richiesta non poteva essere accolta, perché le parti non hanno specificato quali sono i motivi legittimi dell'oscuramento, limitandosi semplicemente ad invocare l'applicazione della norma. La Corte ha precisato, in linea generale, che una contesa tributaria fondata sulla diversa interpretazione che il contribuente e l'erario offrono di una norma di legge, non contiene alcun dato sensibile, né si tratta di materia particolarmente delicata come ad esempio quelle che incidono sui diritti personalissimi; non essendovi imputazione di illecito, non sono neppure in discussione l'onere e la reputazione delle parti, che non hanno tenuto un comportamento elusivo, ma si limitano a dissentire dalla interpretazione data dall'erario ad una norma di legge, con tesi peraltro fondata.

Agevolazioni “prima casa”: acquisto lastrico solare

La seconda questione è, come detto, relativa alla spettanza delle agevolazioni fiscali, ai fini dell’imposta di registro, per l’acquisto della prima casa con specifico riferimento alle pertinenze qualora oggetto dell’acquisto non siano posto auto (C/6), cantina (C/2) o tettoia (C/7) ma un lastrico solare.

Nella prassi nessuno dubita che l’agevolazione spetti allorquando il lastrico solare sia accatastato insieme all’appartamento, quindi risulti graficamente rappresentato nella planimetria catastale, viceversa l’Agenzia sostiene che, qualora il lastrico abba un proprio identificativo catastale la agevolazione non possa spettare dato che la legge quando fa riferimento alle pertinenze cita soltanto gli immobili censiti nelle categorie C/2, C/6 e C/7.

Partiamo dalla norma; la nota II bis all’art. 1 Tariffa, parte prima, TU 131/1986, dispone:

<<3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.>>

Il caso deciso dalla Corte si riferisce ad una compravendita del 27 novembre 2013, con la quale è stata acquistata una porzione di fabbricato costituito da una abitazione ed un garage nonché un lastrico solare posto sul garage.

L'Agenzia ha notificato al notaio, nei sessanta giorni dalla registrazione, in data 23 gennaio 2014, un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale con riferimento al lastrico solare affermando che il lastrico non rientra nelle specifiche categorie considerate pertinenze ed ha liquidato l'imposta con le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti non agevolati dei fabbricati (9% in luogo del 2%).

L’avviso è stato impugnato, sia dal notaio che dalle parti, deducendo che trattandosi di acquisto di prima casa anche sul lastrico solare, in quanto pertinenza, deve essere applicata l'aliquota agevolata del 2%. Il ricorso è stato accolto in primo grado; mentre la Commissione Regionale, in sede di appello, ha accolto la tesi dell’Ufficio ed ha annullato la sentenza di primo grado, affermando che per pertinenze -secondo l'art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al TUR nonché per le relative circolari dell'Agenzia dell' entrate- si devono intendere i box, i garage e le tettoie classificati nelle categorie C2, C6 e C7 e che il lastrico solare (F5) non rientra quindi nelle previsioni della norma agevolativa.

La tesi dei ricorrenti invece è nel senso che l’espressa menzione nella nota II bis delle categorie catastali C2, C6 e C7 non significa che i beni classificati in altre categorie non possano considerarsi pertinenze, poiché nel caso di specie occorre fare riferimento alla definizione civilistica e precisamente all'art. 817 cod. civ.

La Corte di Cassazione ha accolto la tesi del contribuente. Ha infatti affermato che il concetto di pertinenza è definito dalla norma civilistica ed indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale; ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico.

In particolare, con riferimento al lastrico solare, ha richiamato il principio già sostenuto in altre pronunce, esplicitando di volere dargli continuità, che in tema di imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, ai sensi della nota II-bis all'art. 1 della tariffa allegata al D. P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e sulla base della nozione dettata dall'art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica (Cass. 6259/2013).

E’ importante sottolineare che la sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione afferma che ormai la posizione assunta al riguardo deve ormai ritenersi consolidata.

Per completezza è opportuno riportare anche il contenuto della sentenza 6259/2013 sopra richiamata, la quale testualmente ha stabilito che: <<il tenore letterale della norma (nota II bis) consente di ritenere che l’ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell’immobile, di cui all’art. 817 cc, ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale. La linea indicata non ha, quindi, valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l’agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente. Non è necessario, inoltre, al fine dell’ agevolazione, che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, non richiedendosi tale presupposto dalla normativa di riferimento, spettando le agevolazioni anche per l’acquisto delle pertinenze con atto separato.>>

Le agevolazioni richieste, pertanto, spettano e devono essere confermate in quanto il lastrico solare di copertura di un appartamento (o garage, come nel caso di specie) non è un bene autonomo che produce un reddito ma semplicemente una pertinenza del bene principale, peraltro necessaria in quanto copertura dell’appartamento, deve essere trattato alla stregua di una terrazza a nulla rilevando che sia o meno accatastato unitamente all’unità immobiliare principale, e a nulla rileva che detta pertinenza non sia classata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, tant’è che se fosse accatastata insieme all’ appartamento non v’è dubbio che le agevolazioni sarebbero state concesse.

Il tenore letterale della norma consente di ritenere che l'ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell'immobile, di cui all'articolo 817 c.c., ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale. L'alinea indicato non ha, quindi, valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l'agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà dell'acquirente.

Come precisato dalla sentenza non è necessario, al fine dell'agevolazione, che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, non richiedendosi tale presupposto dalla normativa di riferimento, spettando le agevolazioni anche per l'acquisto delle pertinenze con atto separato.

Riguardo alla non necessaria rilevanza della qualificazione catastale si richiama anche Cassazione 27 aprile 2016, n. 8349, <<In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" … possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa: pertanto, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, articolo 13, nella tipologia degli alloggi "non di lusso">>

Nel solco dell'orientamento sopra riportato può dunque essere affermato che i benefici per l'acquisto della "prima casa", possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell' immobile così "unificato" (Sez. 5, Sentenza n. 6613 del 23/03/2011). A tal riguardo è del tutto irrilevante il dato formale costituito dall'iscrizione catastale unitaria o separata dei locali che costituiscono l'abitazione, dovendosi dare rilievo esclusivamente alla destinazione assunta dall'intero immobile.

Si può pertanto concludere affermando che secondo la giurisprudenza da ritenere consolidata per espressa definizione contenuta nella sentenza:

<<le agevolazioni per l’acquisto della prima casa spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, a nulla rilevando né che le stesse rientrino nelle categorie C2, C6 e C7 né che siano accatastate insieme al bene principale; le agevolazioni spettano anche per l’acquisto con atto separato.>>

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 22561 2021

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