Prima casa: la Cassazione ribadisce il principio di impignorabilità

Avv. Carlo Totino.
Prima casa: la Cassazione ribadisce il principio di impignorabilità
Lunedi 13 Gennaio 2025

Con ordinanza n°32759 del 16 dicembre 2024, la Cassazione ha affermato il principio della impignorabilità della prima casa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, e della pari improcedibilità dell’esecuzione in caso di procedura già iniziata

INDICE:

  • Il caso

  • La normativa – l'interpretazione giurisprudenziale

  • Ambito di pplicazione

  • Conclusioni

Il Caso

Un condòmino proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Padova, avverso un pignoramento immobiliare promosso nei suoi confronti dal suo Condomìnio, nel quale dispiegava intervento Equitalia Polis S.p.a..

Il Tribunale dichiarava il suo difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario, presso il quale il contribuente riassumeva il giudizio lamentando, in via preliminare, ed in quella sede per la prima volta, che per effetto del disposto di cui all’ art. 76, comma 1, lett. a) d.P.R. come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. g. del d.l. 69/2013, l’atto di pignoramento era da ritenere illegittimo, in quanto trattavasi di prima casa.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava le eccezioni del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava il primo grado con sentenza avverso la quale il contribuente interponeva ricorso in Cassazione, che accoglieva i primi due dei tre motivi proposti.

Al netto del complesso ed articolato iter processuale che ne è derivato, risultato non completamente favorevole al contribuente, la Suprema Corte, pur accogliendo solo parzialmente il ricorso, ha per quel che qui più interessa avuto in motivazione modo di chiarire i fondamentali ed i confini di efficacia temporale della normativa relativa alla impignorabilità della prima casa, da parte della Agenzia delle Entrate, stabilendo che “.. vale il principio per cui in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 ... omissis ..., l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica (vedi Cass., 12 settembre 2014, n. 19270).

La Normativa – L’ interpretazione Giurisprudenziale

L’impignorabilità della prima casa è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 52 del c.d. “decreto del fare” n°69/2013 il quale, modificando l’articolo 76 Dpr 602/1973, ha così testualmente stabilito:

Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c»;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto”.

A seguito di una nota interpretativa del Ministero delle Finanze, secondo il quale la menzionata norma non avrebbe avuto effetto retroattivo e, conseguentemente, tutti i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno 2013 avrebbero dovuto considerarsi validi ed efficaci, interveniva prontamente la Cassazione la quale, con la sentenza n°19270 del 12 settembre 2014 estendeva, al contrario, la non pignorabilità della “prima casa” a tutti gli immobili soggetti ai procedimenti di Equitalia ancora in corso, affermando il principio che “.. dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio (così Cass. n. 3688/2011)”.

Pertanto, proseguivano gli Ermellini: “.. in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita ... ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 ... l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale vi abbia la propria residenza anagrafica”.

Ambito di applicazione

Un primo, fondamentale chiarimento sulla operatività della normativa va fatto in ordine alla espressione “prima casa”, comunemente usata per definire il bene oggetto di impignorabilità il quale bene, invece, va più propriamente inteso, così come inequivocabilmente definito dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973, come “unico immobile di proprietà del debitore”.

La differenza, di tutta evidenza, è significativa e sostanziale, comportando l’eventuale intestazione di più unità immobiliari (caso tipico abitazione principale e casa per le vacanze) l’inapplicabilità della favorevole esenzione in favore del debitore.

La seconda precisazione va fatta in merito ai requisiti richiesti per l’applicabilità della norma.

Sul punto, l’art. 76, D.P.R 602/1973 non lascia adito ad errori di interpretazione, così inequivocabilmente stabilendo:

  • L’immobile oggetto di pignoramento deve essere l’unico di proprietà del contribuente ed avere destinazione uso abitativo;

  • Il contribuente deve aver lì fissato la propria residenza anagrafica;

  • L’immobile non deve essere accatastato come villa (A8) o castello (A9) o avere caratteristiche di lusso, secondo la normativa vigente.

Va aggiunto infine che, a norma della lettera b) dell’art. 76 Dpr 602/1973, in mancanza dei suddetti requisiti l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento se il debito del contribuente è almeno di €.120.000,00 e che, a seguito della sostituzione delle parole “del bene” con quelle “dei beni”, così come effettuata dal D.L. n.50/2017, l’esecuzione sarà proponibile dunque anche sommando il valore catastale di tutti gli immobili posseduti.

Conclusioni

Con l’ordinanza n°32759 del 16 dicembre 2024, la Cassazione ha dunque rinsaldato il principio (Cass.19270/2014), pur già consolidato, ma, evidentemente, non ancora sufficientemente recepito, della impignorabilità, da parte della sola Agenzia delle Entrate, dell’unica casa, rectius, dell’unico immobile di proprietà del contribuente/debitore (purché adibita ad uso abitativo, vi sia stata fissata la residenza anagrafica, ma con esclusione delle abitazioni di lusso) e della conseguente improcedibilità della esecuzione in caso di procedura già iniziata.

Allegati:

Cass 32759 2024

Cass 19270 2014

Risorse correlate:


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi