Con la sentenza n. 32012/2024 la Corte di Cassazione interviene in materia di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 cpc emesso dal giudice dell'esecuzione avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dallla parte istante per ottenere l'attuazione degli obblighi di fare o non fare.
Lunedi 13 Gennaio 2025 |
Il caso: Su ricorso di Tizio e Mevia, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna con decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c., nell'ambito di una procedura esecutiva per obblighi di fare, ingiungeva a Caio il pagamento dell’importo di euro 18.056,69 in favore di detti coniugi, a titolo di rimborso delle spese di ctu che questi erano stati condannati a pagare in proprio sostenute nella suddetta procedura esecutiva; Caio proponeva opposizione davanti al Tribunale di Bologna avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo sia la prescrizione del diritto al rimborso, ex adverso invocato, sia il difetto di legittimazione passiva.
Il tribunale, in accoglimento dell’opposizione, riteneva il difetto di legittimazione passiva di Caio e , conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto; la Corte di appello, su impugnazione di Tizio e Mevia, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l’opposizione proposta da Caio avverso il decreto ingiuntivo, che confermava, con condanna di Caio alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi.
Caio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, coglie l'occasione per ribadire alcune puntualizzazioni in tema di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c., per il recupero delle spese dell’esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare:
a) in più occasioni è stato affermato il principio per cui “in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l’opponente può contestare la congruità delle spese o l’avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all’effettiva portata di questo), né il quomodo dell’esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l’ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all’ordinanza ex art. 612 c.p.c. ;
b) qualora l’esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell’ambito dell’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall’ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo;
c) pertanto, allorquando il g.e. procede all’emissione del decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. egli è investito di un autonomo potere di cognizione, sommario ancorché funzionale al suo ruolo; il decreto così adottato, però, non è un atto direttamente riferibile al processo esecutivo e la sua notificazione determina la pendenza del relativo (e distinto) processo che da esso scaturisce, secondo la regola generale dettata dall’art. 643 c.p.c., in tema di procedimento monitorio, se del caso seguito dalla fase a contraddittorio pieno, con l’opposizione ex art. 645 c.p.c.