Con l’ordinanza n. 317/2025, pubblicata l’8 gennaio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dall’errata indicazione nel ricorso per cassazione del nominativo del resistente.
Martedi 14 Gennaio 2025 |
IL CASO: Un contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un’iscrizione al ruolo e una cartella di pagamento che le era stata notificata dall’amministrazione finanziaria per il recupero di quanto allo stesso rimborsato a titolo di ritenute Irpef non dovute sull'indennità maturata quale ex dipendente.
Entrambi i giudizi di merito si concludevano a favore del contribuente con la conseguente dichiarazione di illegittimità degli atti impositivi impugnati.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, rimasta soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione.
Nel resistere al ricorso di legittimità, il contribuente proponeva ricorso incidentale, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso principale per essere stato indicato nello stesso come parte resistente un soggetto diverso dal contribuente interessato e l’atto era stato notificato ad un soggetto diverso del destinatario.
LA DECISIONE: L’eccezione del resistente circa l’inammissibilità del ricorso principale è stata ritenuta infondata dalla Cassazione la quale, nel rigettarla, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di provenienza, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Sulla questione relativa all’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, gli Ermellini hanno richiamato il principio di diritto secondo il quale "il ricorso per cassazione in cui manchino del tutto, o siano erroneamente indicati, il nome e/o il cognome della parte intimata, non è inammissibile ex art. 366 , co. 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dello stesso ricorso, o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio, sia agevole identificare con certezza la detta parte".
Come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, hanno osservato, il ricorso per cassazione:
- è ammissibile, anche in caso di omessa o erronea indicazione della parte, quando dal contenuto complessivo del ricorso o persino dal riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio sia agevole identificare con certezza la detta parte o si renda evidente che si sia trattato di un errore materiale;
- è inammissibile, ai sensi dell'art. 66 c.p.c., tutte le volte in cui l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata nell'ipotesi in cui l'indicazione della parte nel ricorso venga completamente omessa; per l'ipotesi in cui il ricorrente venga indicato con il cognome della madre in luogo di quello paterno; per l'ipotesi in cui il ricorrente venga indicato con nome e cognome di altro soggetto;
- il requisito dell'indicazione delle parti, previsto dall'art. 366 , n. 1, c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall'art. 370 c.p.c. per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall'art. 163 n. 2, c.p.c., e pertanto l'inesatta indicazione della parte nella intestazione dell'atto non ne pregiudica l'ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si e verificato un mero errore materiale.;
Nel caso di specie, hanno concluso, l'indicazione nel ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate - quale parte intimata - e nella relata di notifica - quale destinatario della stessa, un cognome errato non comporta alcuna inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'errore materiale (consistente nell'indicazione errata di una vocale del cognome del contribuente) non ha impedito al resistente la ricezione del ricorso erariale, né la conoscenza di quest'ultimo, né, infine, la sua tempestiva contestazione capillare. L'errore non ha avuto alcuna incidenza sulla comprensibilità della vicenda processuale, dei soggetti in essa coinvolti e delle problematiche oggetto dello scrutinio della Corte.