Verbale con la richiesta dei dati del conducente notificato per compiuta giacenza: conseguenze

Verbale con la richiesta dei dati del conducente notificato per compiuta giacenza: conseguenze

E’ noto che il proprietario di un veicolo al quale viene notificato un verbale di accertamento per violazione al codice della strada che prevede il taglio dei punti della patente ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 126 bis del codice della strada, entro sessanta giorni dalla notifica i dati del conducente del mezzo al momento della commissione dell’infrazione.

Venerdi 30 Dicembre 2022

Da quando decorre il predetto termine, nel caso in cui la notifica del verbale viene eseguita per compiuta giacenza? Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 36730, pubblicata il 15 dicembre 2022.

IL CASO: Una società, alla quale era stato notificato un verbale per aver omesso di comunicare tempestivamente, ai sensi del secondo comma dell’art. 126 bis del Codice della Strada, i dati personali del trasgressore proponeva opposizione. Il verbale, contenente la richiesta di comunicazione dei dati del trasgressore, era stato notificato alla ricorrente per compiuta giacenza.

Sia il Giudice di Pace, sia il Tribunale, quale giudice di appello, davano torto alla ricorrente rigettando l’opposizione con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale, nel rigettare l’appello promosso dalla ricorrente avverso la decisione di primo grado, riteneva non tempestivamente effettuata la comunicazione dei dati del trasgressore, evidenziando l’irrilevanza a tal fine della data di effettivo ritiro del plico presso l’ufficio postale, in quanto il dies a quo per l’esecuzione della prescritta comunicazione decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di giacenza o dall’effettivo ritiro ma solo nel caso in cui questo avvenga prima che siano decorsi i dieci giorni.

Pertanto, la società originaria ricorrente sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità i quali, nel rigettarlo, hanno osservato che ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, una volta che il relativo procedimento sia stato ritualmente completato, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell'art. 126 bis del Cds non dipende in alcun modo né dalla conoscenza effettiva dell'atto notificato né dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il dies a quo per la comunicazione dei dati della patente del conducente ai fini della decurtazione dei punti patente decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di giacenza o dall’effettivo ritiro nel caso in cui questo avvenga prima che siano decorsi i dieci giorni dal rilascio dell’avviso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.36730 2022

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