Nell’ambito delle controversie bancarie è abbastanza frequente che i clienti delle banche, tra le tante eccezioni, deducono la nullità del contratto di mutuo per l’errata indicazione del TAEG (tasso annuo effettivo globale).
Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma con la sentenza n. 18427/2020, pubblicata il 22 dicembre 2020.
Lunedi 8 Febbraio 2021 |
IL CASO: La vicenda origina da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca nei confronti di un soggetto al quale era stato concesso un mutuo fondiario, avverso la quale quest’ultimo proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo che il Tribunale dichiarasse la nullità, totale o parziale, del pignoramento deducendo che nessuna somma era dovuta all’istituto bancario in quanto la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG era nulla, non avendo la banca inserito nel calcolo il costo della polizza assicurativa obbligatoria e, quindi, il pignoramento era stato eseguito sull’erroneo presupposto del mancato pagamento di alcune rate del mutuo.
All’esito della fase interdittale, il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dal debitore. Quest’ultimo instaurava nei termini di legge il giudizio di merito sulla scorta delle sole doglianze formulata nella fase cautelare.
LA DECISIONE: Il Tribunale, dopo aver evidenziato che la banca mutuante nel corso del giudizio aveva fornito la prova che il costo della polizza assicurativa obbligatoria era stato inserito nel calcolo del TAEG, ha ritenuto infondate le doglianze del debitore ed ha rigettato l’opposizione.
Il Giudice capitolino, con la sentenza in commento, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’errata indicazione del TAEG non comporta l’invalidità del contratto e non rientra tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell’art. 117 T.U.B.. Infatti, il TAEG è uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l’effettivo costo del finanziamento richiesto e pertanto non rientra tra i tassi di interesse nè tra le condizioni economiche del contratto di mutuo” ( tra le tante, Tribunale Chieti, 04/11/2019, n.692; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742; Tribunale Monza sez. I, 02/05/2019, n.1004; Tribunale Torino sez. I, 02/05/2019, n.2108).
Tribunale Roma sentenza 18427 2020