Mancata lettura in udienza e decorrenza del termine per impugnare la sentenza resa ex art. 281-sexies

Avv. Gianni Migani.
Mancata lettura in udienza e decorrenza del termine per impugnare la sentenza resa ex art. 281-sexies

Con ordinanza n. 1415/2021, depositata in data 22.01.02021, la Corte di Cassazione ha chiarito un importante aspetto in merito al termine per impugnare i provvedimenti assunti ex art. 281 sexies c.p.c., nella fattispecie in esame con particolare riguardo alla proposizione del regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c.

Venerdi 5 Febbraio 2021

Per meglio comprendere i termini della questione è utile rammentare che, nel caso di decisione assunta a seguito di trattazione orale, al termine della discussione tra le parti il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

La Corte di legittimità ha più volte ribadito che il provvedimento pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. debba presumersi conosciuto al momento della sua lettura, non rilevando la successiva comunicazione di cancelleria ai fini del decorso dei termini per l’impugnazione.

Si è dunque da tempo affermato il principio secondo cui il termine per l’impugnazione del provvedimento reso ex art. 281-sexies c.p.c. debba farsi decorrere dalla lettura del dispositivo.

Si veda in tal senso, ex multis, Cassazione Civile sezione III n. 16304/2007: “Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto "foglio a parte").” (in senso conforme Cass. Civ. Sez. VI n. 20833/2019; Cass. Civ. Sez. VI n. 1471/2018; Cass. Civ. Sez. VI-L n. 2302/2015; Cass. Sez. Lav. n. 10539/2007; Cass. Civ. Sez. II n. 17665/2004).

Se tale orientamento può dirsi condivisibile nei casi in cui siano state rispettate tutte le formalità prescritte dall’art. 281-sexies c.p.c., qualora non sia stata effettivamente data lettura del provvedimento (o comunque non risulti dal verbale tale formalità), quale deve essere il dies a quo da cui debba computarsi il termine di impugnazione, e nella specie di proposizione del regolamento di competenza?

Con la recentissima ordinanza n. 1415/2021 la Corte di Cassazione VI Sez. Civile, confermando il precedente orientamento (Cass. Civ. Sez. III n. 2736/2015; Cass. Civ. Sez. I n. 17028/2008), ha statuito che: “requisito essenziale della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. è che sia data lettura alla presenza delle parti (Cass. Civ. Sez. III, 23/03/2016, n. 5689); qualora ciò non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cass. Civ. Sez. III n. 2736/2015; Cass. Civ. Sez. I n. 17028/2008); nel caso di specie, il provvedimento non è stato letto in udienza e, secondo quanto risulta dal verbale, il giudice ha espressamente previsto la comunicazione alle parti, avvenuta in data 1.7.2019, sicchè è tempestivo il ricorso notificato il 31.7.2019.”.

Nel caso all’esame della Corte di legittimità, il Giudice di merito, all’esito dell’udienza con trattazione orale del 26.6.2019, aveva pronunciato ordinanza di sospensione del procedimento, senza però verbalizzare la lettura alle parti del dispositivo (cosa in effetti non avvenuta) ed anzi ordinando alla cancelleria di darne comunicazione del deposito in cancelleria, comunicazione che perveniva alle parti in data 1.7.2019.

In data 30.7.2019 veniva notificato ricorso per regolamento di competenza (nel caso di specie, rectius, di impugnazione ex art. 42 c.p.c. dei provvedimenti di sospensione).

Il Procuratore Generale avanzava istanza di inammissibilità sostenendo la tardività del ricorso, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di sentenza resa ex art. 281-sexies, il termine per l’impugnazione decorre dalla data di udienza,

In particolare rilevava il Pubblico Ministero che l’ordinanza che aveva disposto la sospensione del processo era stata pronunciata all’udienza del 26.6.2019, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.

Da tale momento doveva dunque farsi decorrere il termine di trenta giorni di cui all’art. 47 comma 2 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza; a nulla rilevando invece la successiva comunicazione dell’1.7.2019. Il Procuratore Generale concludeva che la notifica del ricorso era stata eseguita il 30.7.2019, e quindi a termine ormai decorso.

Rilevato che il provvedimento non era stato letto in udienza ed anzi lo stesso Giudice ne aveva addirittura ordinato espressamente la comunicazione alle parti, la Corte di legittimità ha respinto la detta eccezione di inammissibilità, confermando il principio secondo cui, qualora del provvedimento reso all’esito di trattazione orale non sia stata data lettura in udienza, difetta un requisito essenziale della sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e dunque il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (e non più, quindi, dalla data di udienza.)

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 1415 2021

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