Con una recente sentenza (S.U. 19 Ottobre 2017 nr. 24675 ) la Suprema Corte pare mettere la parola fine alla speranza di molti risparmiatori che speravano d'impugnare per vie legali il contratto di mutuo il cui tasso d'interesse determinato al momento della stipula e contenuto entro i limiti della soglia d'usura fosse poi successivamente, con il passare del tempo, aumentato.
In altri termini secondo gli Ermellini non esiste l'usura sopravvenuta: ai fini dell'usura rilevano solo gli sforamenti esistenti al momento della stipula del mutuo/finanziamento.
A stabilire se la soglia d'interesse è regolare ci ha pensato la L.108 del 1996) che individua esattamente il limite entro il quale gli interessi sono sempre usurari. Si prenderà a riferimento il tasso medio d'interesse come risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U. relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
In realtà la sentenza pare aver ricalcato l'interpretazione autentica contenuta nel DLGS 394/2000 che aveva riconosciuto rilevanza solo all'usura originaria ovvero quella verificatasi in concomitanza con la sottoscrizione dle finanziamento.
Se la soglia d'usura al momento della stipula risulta regolare non rileva ai fini civilistici che tale soglia sia superata in epoca successiva.