Nell’ambito delle controversie bancarie è abbastanza frequente che i clienti delle banche, tra le tante eccezioni, deducono la nullità del contratto di mutuo per l’errata indicazione del TAEG (tasso annuo effettivo globale). Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma con la sentenza n. 18427/2020, pubblicata il 22 dicembre 2020.
Con una recente sentenza (S. U. 19 Ottobre 2017 nr. 24675 ) la Suprema Corte pare mettere la parola fine alla speranza di molti risparmiatori che speravano d'impugnare per vie legali il contratto di mutuo il cui tasso d'interesse determinato al momento della stipula e contenuto entro i limiti della soglia d'usura fosse poi successivamente, con il passare del tempo, aumentato.
Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986 n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti…