Clausola di scoperto differenziato per carrozzeria fuori rete: possibile abuso ai danni del consumatore

Cassazione: ordinanza n. 10797 del 23/04/2026.
A cura della Redazione.
Clausola di scoperto differenziato per carrozzeria fuori rete: possibile abuso ai danni del consumatore

La Cassazione ha stabilito che la clausola assicurativa che applica uno scoperto più elevato quando la riparazione è effettuata da una carrozzeria non convenzionata non può essere valutata isolatamente, ma va esaminata nel contesto dell'intero contratto per verificare se determini un significativo squilibrio a danno del consumatore, limitandone la libertà di scelta sul mercato.

Lunedi 4 Maggio 2026

La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra clausole di scoperto differenziato e il divieto di limitare la libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi.

La Corte precisa che tali clausole non possono essere valutate in astratto né assimilate alle ordinarie clausole di scoperto percentuale — già ritenute non vessatorie dalla giurisprudenza — quando il loro effetto concreto è quello di orientare economicamente la scelta verso gli operatori convenzionati con la compagnia.

Ai fini del giudizio di abusività, è altresì necessario accertare se la clausola sia stata imposta o sia invece frutto di libera trattativa individuale.

La vicenda: i gradi precedenti

Tizio, assicurato per atti vandalici sull'autovettura, aveva ceduto il proprio credito indennitario verso la compagnia alla carrozzeria Alfa s.n.c., che aveva eseguito la riparazione come officina fuori rete. Alfa s.n.c. aveva quindi agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo dalle società assicuratrici Beta e Gamma, succedute alla compagnia originaria.

Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, dichiarando nulla — in quanto abusiva — la clausola contrattuale che prevedeva una franchigia del 20% per le riparazioni effettuate da carrozzerie fuori rete, rispetto al 15% applicato alle carrozzerie convenzionate.

La Corte d'Appello di Milano aveva invece parzialmente riformato la decisione, ritenendo la clausola non abusiva e applicando la franchigia del 20%, con conseguente riduzione dell'importo liquidato.

I motivi del ricorso

Alfa s.n.c. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, i primi quattro dei quali — esaminati congiuntamente — sono stati ritenuti fondati:

  • La clausola produce l'effetto di restringere la libertà del consumatore di contrarre con terzi di propria scelta, rientrando così tra le clausole grigie presuntivamente vessatorie ai sensi degli artt. 33-36 del codice del consumo, senza che il giudice debba ulteriormente accertare l'esistenza di uno squilibrio, già presunto dal legislatore.
  • L'art. 1341 c.c. era erroneamente ritenuto inapplicabile sul presupposto che la clausola disciplinasse l'oggetto del contratto: ma una limitazione alla libertà di contrarre con terzi non attiene all'oggetto del contratto.
  • La Corte d'Appello aveva qualificato la clausola come limitativa dell'oggetto contrattuale anziché della libertà contrattuale del consumatore, senza spiegare perché il suo effetto discriminatorio non integrasse uno squilibrio di diritti e obblighi.
  • Il richiamo per relationem al precedente di questa Corte in tema di scoperto percentuale era fuori luogo: quella pronuncia riguardava clausole di tipo diverso, che non incidevano sulla scelta del soggetto con cui contrarre.

La decisione della Cassazione

La Terza Sezione Civile accoglie i primi quattro motivi e cassato con rinvio la sentenza impugnata, affidando alla Corte d'Appello di Milano — in diversa composizione — un nuovo esame della vicenda.

La Corte ha chiarito che:

  1. la clausola che determina uno scoperto più elevato per le riparazioni effettuate da carrozzerie non convenzionate non può essere valutata isolatamente, ma deve essere letta nel contesto dell'intero contratto, al fine di verificare se produca un «significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005. Ciò può avvenire quando la clausola comprime la libertà del consumatore di scegliere liberamente l'operatore sul mercato, orientandolo economicamente verso le carrozzerie convenzionate con la compagnia.
  2. La valutazione non può inoltre prescindere da un accertamento preliminare: se la clausola sia stata imposta al consumatore oppure sia il risultato di una libera trattativa individuale. Solo in difetto di tale trattativa potrà configurarsi come abusiva in quanto volta a limitare la piena autonomia contrattuale nella fondamentale espressione del libero accesso al mercato.
  3. La Corte ha così distinto la fattispecie in esame dalle clausole di scoperto in valore percentuale puro — già ritenute non soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto perché non determinano squilibrio significativo — precisando che il discrimine non risiede nella forma della clausola (franchigia/scoperto percentuale) ma nel suo effetto concreto sul comportamento del consumatore.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10797 2026

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