Vale come atto interruttivo della prescrizione la diffida ad adempiere inviata all’avvocato del debitore

Vale come atto interruttivo della prescrizione la diffida ad adempiere inviata all’avvocato del debitore
Lunedi 8 Febbraio 2021

Si deve ritenere, in termini generali, che l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore.

Ne consegue che l'avvocato, rispondendo in nome e per conto del debitore, essendo un suo rappresentante diretto, si atteggia quale alter ego di una delle originarie parti negoziali e, pertanto, è legittimato a ricevere quegli atti (ivi compresi quelli valevoli per l’interruzione dei termini prescrizionali) che il creditore ha interesse a trasmettere a tutela dei propri interessi.

Aggiungo, altresì, che non è necessario, nell'ambito stragiudiziale, che la procura sia stata lasciata in forma scritta ai sensi dell'art. 38 c.p.c. qualora non vi sia possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato all’avvocato da parte del cliente (debitore).

E’ plausibile pertanto, anche confortato da alcune pronunzie di legittimità (da ultimo: Cass., 5 dicembre 2011, Sez. III, n. 25984), affermare il principio di diritto, di portata generale, secondo cui il termine di prescrizione è interrotto anche quando la lettera di messa in mora è inviata al rappresentante del debitore e non direttamente a quest’ultimo. Infatti, il rappresentante effettivo deve ritenersi anche l’avvocato il quale abbia difeso stragiudizialmente il debitore contro le richieste di adempimento del creditore.

Oltretutto, l’atto interruttivo della prescrizione trova efficacia nella sfera soggettiva del debitore, anche se trasmessa al suo avvocato, in quanto di esso doveva esserci conoscenza o conoscibilità da parte del debitore secondo un principio di deontologia forense. Ai sensi dell’art. 27 del codice deontologico forense, incombe sul difensore un dovere di informazione in favore del proprio assistito di ogni evento significativo riguardante l’incarico ricevuto e che possa condizionare gli affari e/o gli interessi del medesimo cliente per i quali si è conferito mandato. Qualora, quindi, il creditore abbia trasmesso al debitore, per il tramite del suo avvocato, un atto di diffida valevole anche per l’interruzione prescrizione (ex art. 2943 c.c.), il procuratore ha il dovere di comunicarlo al vero destinatario ossia al proprio cliente.

Il ragionamento e le conclusioni innanzi riportate, richiamano oltretutto importanti ed autorevoli precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto efficace sia l’atto di costituzione in mora inviato dal difensore del creditore (Cass. Civ. Sez. Lav. 22 febbraio 2006 n. 3873), sia quello ricevuto dal difensore del debitore (Cass. Civ., Sez. III, 28 agosto 2003 n. 12617) proprio in base al principio per cui il difensore è da ritenere legittimato a rappresentare la parte per aver condotto a suo nome il tentativo di conciliazione.


Allegato:

Cassazione civile sentenza 25984 2011

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