Il fatto.
Il nostro assistito G.A.C. ha radicato una causa presso il Tribunale di Torino per chiedere la revisione ex art 69 delle disp at. cc. delle tabelle millesimali applicate in un suo immobile sito nel Condominio di via *.
Si è opposto il Condominio affermando che l'attore non aveva seguito la giusta procedura in quanto avrebbe dovuto impugnare la delibera che approvava la suddivisione delle spese e non l'aveva fatto, ragione per cui non aveva diritto a chiedere la revisione delle tabelle millesimali ed inoltre riteneva perfettamente valide le tabelle contestate.
In realtà il nostro assistito ci aveva rappresentato che erano ben 34 anni che pagava in base ad una suddivisione millesimale che lui giudicava circa il doppio di quella reale; a nulla erano servite le numerose sollecitazioni affinchè si nominasse un perito per capire se effettivamente il calcolo dei millesimi fosse errato; aveva persino prodotto una perizia fatta eseguire a sue spese, ma aveva sempre ricevuto in cambio dinieghi e promesse mai mantenute che "si sarebbe provveduto".
In corso di causa il giudice ha ammesso CTU il quale, dopo aver eseguito un sopralluogo, ha redatto una relazione nella quale valutava pienamente corretto il nostro modo di procedere e le nostre richieste: " Il sottoscritto ha accertato che sussistono errori rilevanti ex art. 69, comma 1 n. 1 disp.att. c.c., ovvero obiettive divergenze tra il valore effettivo delle unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nella tabella oggetto di causa.” ( Relazione CTU, pag. 11).
Non senza qualche tentativo di resistenza da parte convenuta, a luglio dello scorso anno si giunse ad un accordo.
Ma la nostra buona volontà ha dovuto subito fare i conti con parte avversa la quale nell'udienza di precisazione delle conclusioni ha invocato le spese compensate poichè stragiudizialmente era cessata la materia del contendere.
Ci siamo opposti ed abbiamo chiesto di poter argomentare il perchè, secondo noi, la compensazione delle spese sarebbe stata sommamente ingiusta, richiamandoci anche al capo II del regolamento per la liquidazione delle spese legali DM 55/2014 che così si esprime:
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fasedecisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere
aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte
vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
Il Tribunale di Torino ha accolto la nostra richiesta citando copiosa giurisprudenza e precisando che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione. (Tribunale di Torino, sent. n. 5.800/2018 – Giudice Rossana Zappasodi )
Tribunale Torino sentenza n.5800/2018