Subentro dell'Ader a Equitalia: nessuna interruzione dei processi in corso

Subentro dell'Ader a Equitalia: nessuna interruzione dei processi in corso

I vecchi processi nei quali risulta costituita Equitalia non si interrompono.

A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15003, pubblicata lo scorso 8 giugno.

Venerdi 15 Giugno 2018

Come è noto a decorrere dal 10 luglio 2017, come previsto dal d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, le società del Gruppo Equitalia sono state sciolte e cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte senza la procedura di liquidazione.

Dalla suddetta data le funzioni di riscossione nazionale sono svolte dall’ADER (Agenzia delle Entrate-Riscossione), ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Il suddetto ente è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

IL CASO: La vicenda nasce dalla richiesta di interruzione del processo formulata da un contribuente, ricorrente in Cassazione, con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata a seguito della fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso da questi proposto avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale.

La richiesta di interruzione del processo veniva formulata a seguito dello scioglimento e della conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese delle società del Gruppo Equitalia.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di interruzione del processo, evidenziando che:

1. La successione nel processo è circoscritta, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c, all'ipotesi del "venir meno della parte per morte o per altra causa"; mentre, nel caso in cui una norma abbia concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite (come è accaduto, per esempio, quanto al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze, e le agenzie fiscali, su cui v.sez. un. n. 3116-06 o sez. un. n. 6774-03 e con riferimento al trasferimento di funzioni dalle precedenti concessionarie ad Equitalia s.p.a v. Cass. 7318/2014), non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art. 110 c.p.c., ma ad una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate;

2. Nel caso di Equitalia vi è stata una successione nell'universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, con trasferimento dei rapporti pendenti (art.111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge.

In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, sul piano processuale con l’estinzione delle società del Gruppo Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è verificato una successione nei singoli rapporti facenti capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione e non una successione nel processo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 110 c.p.c. “successione nel processo”:

Quando la parte viene meno per morte, o per altra causa, il processo è proseguito  dal  successore universale  o in suo confronto.

Articolo 111 c.p.c. : “successione a titolo particolare nel diritto controverso”:

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte  il processo è proseguito  dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire  o essere chiamato  nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso .

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

Allegato:

Cass. civile Sez. V Ordinanza n. 15003 del 08/06/2018

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