Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla - Presidente -
Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -
Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -
Dott. DI MAJO Alessandro - Consigliere -
Dott. CASTORINA Rosaria Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30625/2011 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO LONGO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN PAOLO MANNO;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SESTRI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CIMETTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 26/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
A.A. esponeva di avere ricevuto, in data 18.8.2009, la notificazione di alcune cartelle di pagamento che impugnava eccependo l'illegittimità dell'azione di riscossione, l'inesistenza degli atti prodromici, la prescrizione e la non debenza dei tributi.
La CTP di Asti dichiarava inammissibile il ricorso.
La pronuncia veniva appellata dalla contribuente.
La CTR del Piemonte respingeva l'appello sul presupposto che la contribuente non aveva prodotto le cartelle notificate, a suo dire, il 18.8.2009, ma solo estratti di ruolo dai quali si evinceva una diversa data di notifica.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Equitalia Nord s.p.a. resiste con controricorso.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la ricorrente chiedeva l'interruzione del processo a seguito dello scioglimento e della conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ed estinzione delle società del gruppo Equitalia disposta con D.L. n. 193 del 2016. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter