Quando l'Ente locale è responsabile del sinistro causato da cane randagio.

Quando l'Ente locale è responsabile del sinistro causato da cane randagio.

Ordinanza n.11591/2018 Corte di Cassazione VI sez. civ. 14.05.2018.

Venerdi 15 Giugno 2018

La Suprema Corte interviene ancora una volta sulla vexata quaestio relativa alla legittimazione passiva degli enti locali in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale con cane randagio.

L’ordinanza del 14 maggio 2018 sembra porre una pietra tombale sulla possibilità di veder risarciti di danni a seguito di investimento di cani randagi. Gli ermellini, in pratica, statuiscono che la sola individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo possa far riconoscere una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.

In pratica per i giudici di Piazza Cavour spetta all’attore “allegare e provare la condotta obbligatoria esigibile dall’Ente (nel caso in questione, omessa) e di converso la riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla casualità omissiva”.

Ma i Giudici vanno oltre indicando quali prove ed allegazioni spettino all’attore, tenuto conto “dell’impossibilità da parte degli enti preposti alla vigilanza e cattura dei randagi in maniera costante ed assoluta.” Pertanto l’attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell’animale che ha provocato il danno sia possibile ed esigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ASL locale o Comune).

La Corte va oltre esemplificando i fatti da porre a fondamento di tale presunto comportamento colposo spiegando “che vi dovessero essere delle specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo rientrante nella competenza degli enti preposti e che poi questi ultimi non si sia attivato per la sua cattura”.

In caso diverso, sempre secondo la Suprema Corte, si finirebbe per “applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all’art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.” Le sentenze di merito relativi al caso sottoposto al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione avevano evidenziato l’assenza di elementi di prova riguardo alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti ovvero all’esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell’animale nel territorio comunale di guisa che quest’ultimo potesse richiedere l’intervento del servizio di cattura da parte dell’ASL. A norma, quindi, della ordinanza in epigrafe l’attore ha l’onere non solo di provare le segnalazioni di cani randagi ma le stesse devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro e soprattutto relativi al cane investito, questo al fine di evitare che la responsabilità ex art. 2043 c.c. venga ricondotta invece a quella prevista dagli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c., fattispecie diverse e non applicabili ai danni provocati dai cani randagi, di fatto non assimilabili alla fauna reintrodotta o in qualche modo la cui proprietà si riconducibile agli enti locali del territorio ove avviene il sinistro.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 11591 del 14/05/2018

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