Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza , (ud.del 22/11/2017) n. 11591 del 14/05/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza , (ud.del 22/11/2017) n. 11591 del 14/05/2018
Venerdi 15 Giugno 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26748-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO IZZO;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VITULAZIO, ASL CASERTA, FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1691/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

C.R. deduceva, davanti al Giudice di Pace di Capua, che in data (OMISSIS) la propria autovettura Mercedes aveva subito ingenti danni a causa dell'attraversamento improvviso da parte di un cane randagio della strada percorsa dal veicolo. Per tale motivo evocava in giudizio la Asl di Caserta ed il Comune di Vitulazio chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. L'ASL veniva autorizzata a chiamare in causa la compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. Con sentenza del 25 maggio 2008 il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune dl Vitulazio e rigettava la domanda, per difetto di prova circa la dinamica del sinistro;

avverso tale sentenza C. proponeva appello per ottenere la condanna dei convenuti, i quali chiedevano la conferma della impugnata sentenza Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 29 aprile 2016" rigettava l'impugnazione condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dei due enti pubblici, compensando le spese nei rapporti tra il chiamante e la compagnia di assicurazione; ...

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