La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15277/2019 si pronuncia in merito al riconoscimento o meno in capo al coniuge superstite separato dei diritti di abitazione e uso nella casa coniugale.
Il caso: La Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, riconoscendo l'inammissibilita' dell'azione di riduzione proposta da S.A. con riferimento alla successione del coniuge separato, deceduto, il quale aveva disposto con testamento in favore del coniuge un legato di usufrutto generale, qualificato dai giudici di merito legato in sostituzione di legittima.
Per i giudici di appello la rinuuncia al legato da parte dell'attrice era da ritenersi tardiva, in quanto operata dopo che la legataria aveva compiuto atti di esercizio del diritto, ravvisati nel fatto che l'attrice aveva continuato ad abitare nella ex casa coniugale, compresa nell'usufrutto.
S.A ricorre in Cassazione, rilevando che:
l'utilizzo dell'appartamento da parte della ricorrente non costituiva esercizio del diritto di usufrutto a lei lasciato con il testamento, ma rifletteva l'esercizio del diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge ai sensi dell'articolo 540 c.c.;
la ricorrente aveva continuato utilizzare l'appartamento come propria abitazione in forza di clausola della separazione consensuale intervenuta con il de cuius;
pertanto, l'uso della casa non le aveva impedito di rinunciare al legato nel termine di prescrizione.
La Cassazione rigetta il ricorso, osservando quanto segue:
a) la giurisprudenza di legittimita' ravvisa nella separazione personale un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti d'abitazione e d'uso;
b) per principio consolidato in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilita' di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola;
c) il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite puo' avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare: ma tale diritto è condizionato all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare;
d) la suddetta evenienza non ricorre allorche', a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi;
e) la circostanza che la casa familiare sia stata attribuita al coniuge in virtu' di previsione della separazione consensuale omologata non introduce un elemento che possa giustificare la diversa considerazione della vicenda: rimane infatti valida la considerazione della mancanza della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione.
Cassazione civile n.15277/2019