Con l’ordinanza n. 17011/2019, pubblicata il 25 giugno 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ammissibilità o meno del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
IL CASO: La vicenda esaminata dai Supremi Giudici della Cassazione trae origine dall’appello promosso da una società avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale all’esito del ricorso interposto contro un Comune. Contestualmente al gravame, la società appellante depositava istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, che veniva rigettata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva non sussistente, nella fattispecie, il requisito del danno grave ed irreparabile, derivante dall’esecuzione della sentenza.
Pertanto, l’appellante avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione proponeva ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. comma 7.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che non sono ricorribili in Cassazione, neppure ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, i provvedimenti emessi dal Giudice d’appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado in quanto trattasi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio di impugnazione.
Cassazione civile ordinanza n,17011/2019