Scioglimento della comunione e divisione ereditaria: come si calcola l'imposta di registro

A cura della Redazione.
Scioglimento della comunione e divisione ereditaria: come si calcola l'imposta di registro

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30956/2021 chiarisce le modalità di calcolo dell'imposta di registro in caso di scioglimento della comunione e divisione ereditaria laddove, a fronte dell'assegnazione di un bene ad uno dei coeredi, siano stati effettuati dei conguagli in favore degli altri coeredi.

Martedi 2 Novembre 2021

Il caso: Successivamente alla sentenza del tribunale di Napoli, che aveva pronunciato sentenza di scioglimento della comunione e divisione ereditaria, V.A, V.C., V.M e M.S impugnavano avanti alla CTP l'avviso di liquidazione con il quale l'AE aveva applicato, oltre all'imposta prevista per gli atti di divisione in misura fissa, anche l'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti ex art. 34 D.P .R. 131/1986.

I ricorrenti deducevano che il Tribunale aveva disposto, con sentenza, lo scioglimento della comunione stabilendo l'attribuzione della piena proprietà dell'immobile ereditario a V.C., V.M. e M.S., con pagamento in favore degli altri condividenti di conguagli e pertanto non avrebbe dovuto applicarsi anche l'imposta sui trasferimenti immobiliari.

In primo grado il ricorso veniva dichiarato inammissibile, mentre la CTR, in accoglimento dell'impugnazione, precisava che "in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non 1'aliquota degli atti traslativi".

L'AE ricorre in Cassazione, che, nel ritenere infondato il ricorso, precisa quanto segue:

a) le operazioni di divisione presuppongono che sia già ex ante stabilita per legge o per testamento la quota di ciascun coerede, che la procedura di divisione deve rispettare, secondo uno schema fInalizzato a soddisfare ciascun coerede in ragione della propria quota, mediante il meccanismo della attribuzione in nature di porzioni di beni, se ciò non è possibile, per equivalente;

b) questo avviene nel caso di immobili "non comodamente divisibili" con essi intendendosi quei beni che per essere divisi richiederebbero soluzioni tecniche costose o la cui divisione ne comprometterebbe la funzionalità o il valore, tenendo conto anche della loro destinazione e utilizzo; c) l'art 720 c.c. opera quindi un bilanciamento tra l'interesse dei singoli eredi a ricevere una porzione in natura dei beni con l'esigenza di non pregiudicare il valore dei beni stessi o rendere materialmente impossibile la loro fruizione; in questo giudizio di bilanciamento il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di preservare il valore e l'utilità dei beni, purché a ciascun erede sia garantito il valore della sua quota in denaro;

d) il conguaglio non è un risarcimento ma serve a ripristinare, quando non possono farsi porzioni di beni uguali, l'eguaglianza delle quote tra i condividenti, nell'ambito di una unitaria operazione di divisione, ponendo l'obbligo di corrispondere le somme a carico di colui che riceve una porzione di beni di valore maggiore della quota;

e) l'atto di divisione della comunione ereditaria non può essere considerato, ai fini dell'imposta di registro, alla stregua di un vendita ex art 34 DPR 131/1986, anche qualora alcuni coeredi abbiano ricevuto beni in natura di valore superiore alla loro quota, se in ragione dell'effetto perequativo dei conguagli non vi è stata una attribuzione di ricchezza eccedente il valore della quota spettante a ciascun coerede.

f) pertanto, in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di denaro pari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, giacché quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente alloro valore.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.30956 2021

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