Art. 896 c.c: tutela in forma specifica e tutela per equivalente

Art. 896 c.c: tutela in forma specifica e tutela per equivalente

Se alcune piante sconfinano nella proprietà del vicino, questi può chiedere al tribunale o di ordinare al proprietario delle piante di provvedere alla potatura oppure, in alternativa, di condannarlo a versare la somma necessaria per la potatura.

Martedi 2 Novembre 2021

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 30188/2021.

Il caso: Con atto di citazione Tizia evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Caia, Sempronia e Mevia proprietarie di un appezzamento di terreno confinante con quello dell'attrice, invocandone la condanna al pagamento della somma necessaria per provvedere alla potatura di alcune piante insistenti sul confine tra le due proprietà ed al risarcimento del danno cagionato dalla prospicienza dei rami di dette essenze sul fondo dell'attrice.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando alle convenute di provvedere alla potatura delle piante di cui è causa; queste ultime interponevano appello avverso la predetta decisione, lamentando in particolare la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale, a fronte di una domanda di risarcimento per equivalente, aveva pronunciato condanna risarcitoria in forma specifica, in tal modo incorrendo in vizio di ultra petizione.

La Corte d'Appello accoglieva il gravame e rigettava la domanda attorea: in particolare per la Corte distrettuale

1) il Tribunale avrebbe dovuto comunque rigettare la domanda di Tizia, sul presupposto che l'art. 896 c.c. non autorizzerebbe il vicino a tagliare i rami protesi sul suo terreno, riservando tale facoltà al proprietario della pianta;

2) da ciò deriverebbe quindi l'impossibilità per il giudice di condannare detto proprietario a pagare al vicino la somma occorrente ad eseguire la potatura.

Tizia ricorre in Cassazione, lamentando che, in definitiva, la Corte d'Appello aveva finito per non assumere alcuna statuizione sulla domanda proposta dalla originaria attrice, che chiaramente tendeva ad ottenere la potatura delle piante i cui rami si protendevano sulla sua proprietà, causandole pregiudizio.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, chiarisce anche in merito alla portata normativa dell'art. 896 c.c:

a) la Corte territoriale è incorsa in irriducibile contrasto logico, poiché prima ha affermato che la domanda di Tizia poteva essere introdotta o in forma specifica o per equivalente, e poi -dopo aver configurato la domanda di condanna delle proprietarie del terreno su cui la pianta insiste al pagamento della spesa occorrente per la sua potatura in termini di domanda per equivalente- ha omesso di esaminarne la fondatezza;

b) la Corte isolana, infatti, ha ritenuto che la domanda di Tizia non potesse essere esaminata nel merito, sul presupposto che la potatura delle piante costituisce un'attività riservata al proprietario di queste ultime;

c) l'art. 896 c.c., però, non riserva affatto la potatura della pianta a favore del suo proprietario, ma si limita a prevedere che "Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli ... ": in base alla formulazione della norma, dunque, il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente;

d) pertanto, una volta ritenuto che l'odierna ricorrente avesse proposto una istanza di tutela per equivalente, e ravvisato che su detta domanda il Tribunale avesse erroneamente pronunciato condannando la parte convenuta ad un facere specifico, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto statuire sulla fondatezza, o meno, della domanda per equivalente in concreto proposta dall'originaria attrice.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.30188 2021

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