Il rimborso del viaggio perduto in tempi di coronavirus

Avv.Francesca Lex.
Il rimborso del viaggio perduto in tempi di coronavirus
Giovedi 2 Aprile 2020

Quanti si trovano in questo periodo a dover disdire un viaggio prenotato al tempo in cui non vi era ancora l’emergenza epidemiologica e si poteva circolare liberamente in Italia e nel Mondo?

Già ancor prima delle misure restrittive del 2 marzo, quando si affacciavano scenari pseudo apocalittici un po’ in tutte le parti del pianeta, il buon senso probabilmente ci costringeva a rimandare la partenza, soprattutto se non legata a motivi di lavoro, ma ci poneva anche di fronte al quesito di come e se ottenere il rimborso di quanto speso per l’acquisto di quel pacchetto di viaggio o di quel biglietto per il volo o per il treno.

Con l’art. 28 del D.L. 02.03.2020 n. 9 si è posto fine al nostro dilemma e si è deciso che in sostanza a tutti i contratti di trasporto aereo,  ferroviario,  marittimo e terrestre si applica l’art. 1463 del codice civile, che in pratica scioglie le parti di un contratto a prestazioni corrispettive dall’obbligo di eseguire la prestazione quando una delle due (venditore o acquirente) si trova nell’oggettiva impossibilità (sopravvenuta) di eseguirla.

Proprio in considerazione di un’evenienza improvvisa, che nessuna delle due parti contrattuali (vettore e viaggiatore) poteva oggettivamente prevedere al tempo dell’acquisto del biglietto o del pacchetto di viaggio, pareva quasi scontata l’applicazione generica dell’art. 1463 c.c. a tutti i contratti di trasporto da eseguirsi in questo particolarissimo periodo storico.

Il Legislatore però ha sentito il bisogno di disciplinare appositamente dette situazioni, anche al fine di prevenire una (probabile) serie di contenziosi che inevitabilmente si sarebbero instaurati dinanzi ai dinieghi di rimborso da parte delle compagnie di trasporto a fronte dei recessi di un numero spropositato di viaggiatori.

Il comma 1 dell’art. 28 descrive i soggetti che beneficiano di questa disposizione: sono in pratica:

- quelli nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena o la permanenza domiciliare (lettere a e c),

- quelli residenti nelle aree interessate dal contagio come individuate dai DPCM emanati in materia (lettera b),

- quelli che avrebbero dovuto soggiornare, partire o arrivare, in aree interessate dal contagio (lettera d),

- quelli che avrebbero dovuto  partecipare a concorsi pubblici o a manifestazioni di qualsiasi natura annullati per via delle misure restrittive atte a contenere il contagio (lettera e),

- e infine quelli che risultano intestatari di un titolo di viaggio avente come destinazione uno Stato estero in cui sia impedito lo sbarco a causa della situazione emergenziale (lettera f).

Attesa la maggiore diffusione del virus successivamente all’emanazione del D.L. 9/2020 e le ulteriori misure restrittive che ne sono conseguite, che mirano a limitare al massimo gli spostamenti, è ragionevole propendere per un’applicazione analogica ed estensiva dell’art. 1463 c.c. anche a quelle fattispecie non espressamente rientranti nell’elencazione di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 (ad es. rispetto ai soggetti non rientranti nelle cd.“zone rosse”).

Anzi, il più generale divieto di abbandonare le proprie abitazioni, se non motivi di oggettiva necessità, sancito dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che di fatto ha completamente eliminato la possibilità di effettuare viaggi di piacere, suggerisce una lettura allargata del comma 1 del D.L. 9/2020, così legittimando anche il superamento dei confini temporali fissati dal medesimo alinea, che, rispetto ad ogni singola ipotesi di cui alle sue lettere da a) a f), circoscrive in maniera più limitata e articolata nel tempo il richiamo all’art. 1463 c.c. per i contratti che debbano eseguirsi nel periodo di  quarantena o di permanenza domiciliare (obbligatoria o volontaria) nei casi di cui alle lettere a) e c), nel periodo in cui rimanga sospeso l’evento per il quale è stato programmato il viaggio nel caso di cui alla lettera b), nel periodo di efficacia dei decreti ministeriali emanati per fronteggiare la diffusione del virus nei casi di cui alle lettere b) e d), o infine nel  periodo di divieto di sbarco nei Paesi Esteri nei casi di cui alla lettera f).

Dato l’incontrollabile ed imprevedibile propagazione del contagio che ha costretto all’emanazione d’urgenza di una serie di norme speciali sempre più restrittive, è inevitabile fare un’analisi comparata dell’art. 28 del D.L. 9/2020 con le norme che gli sono succedute, per poi giungere alla conclusione che, a causa delle forti limitazioni a cui chiunque è stato sottoposto, l’unica previsione normativa adeguata al momento, e certamente più coerente con il contesto storico in cui deve applicarsi, può ritenersi quella di cui alle lettere b) e d).

La procedura da seguire per non perdere definitivamente quanto speso è ben spiegata dai commi 2 e 3 dell’art. 28: i soggetti che rientrano nelle categorie di cui al comma 1 devono chiedere il rimborso del biglietto (anche se acquistato per il tramite di un’agenzia come precisato dal comma 4), comunicando al vettore la ricorrenza di una delle situazioni ivi descritte, entro trenta giorni che decorrono rispettivamente dalla cessazione dello stato di affezione (trascorso in malattia, quarantena o in isolamento domiciliare) o di restrizione nelle zone cd. “rosse” per i casi che rientrano nelle lettere da a) a d), dall’annullamento dell’evento per i casi rientranti nella lettera e), infine dalla data prevista per la partenza  nei casi di cui alla lettera f); entro i quindici giorni successivi il vettore procede al rimborso o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Anche questa previsione si presta ad essere esaminata alla luce degli inaspettati sviluppi della diffusione del contagio in epoca posteriore al 2 marzo; a questo punto ancorare la decorrenza dei termini alla data fissata per la partenza come dettato dalla lettera f) parrebbe il criterio di maggior buon senso, non solo giuridico. 

Per i pacchetti turistici il comma 5 rimanda all’41 del D. L.vo 23.05.2011 n. 79 (Codice in Tema di Ordinamento e Mercato del Turismo), che già regolamenta le ipotesi di recupero di quanto speso nel caso in cui il viaggio non possa essere effettuato per motivi riguardanti il viaggiatore.

Invero, dopo la riforma dell’intero capo I del Codice del Turismo ad opera del D. L.vo 21.05.2018 n. 62, applicabile ai contratti conclusi dal 1° luglio 2018 in poi, il viaggiatore aveva già diritto al rimborso di quanto pagato  nel caso in cui egli non potesse più partire “per circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze” (art. 41, comma 4), caso assimilabile all’ipotesi contemplata dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 28, mentre, per effetto dei successivi orientamenti giurisprudenziali (si veda Cassazione Civile, terza sezione, sentenza n. 18047 del 10.07.2018), che di fatto hanno dato una funzione protettiva all’art. 1463 c.c. in tutti quei casi in cui il viaggio sia stato annullato per una grave ed improvvisa patologia del viaggiatore (o dei suoi prossimi congiunti), si era già sostanzialmente legittimato un recesso senza alcun onere da parte del viaggiatore, così escludendo anche il diritto alla restituzione delle spese sostenute da parte dell’organizzatore, quando in pratica la partenza non potesse aver luogo per impedimento del viaggiatore (art. 41, comma 1), fatto in pratica equivalente a tutte le situazioni che si stanno verificando all’interno dell’attuale pandemia; infine era già vigente un più generale “diritto di  ripensamento” (art.41. comma 7) da esercitarsi senza alcuna penale entro cinque giorni (e senza bisogno di motivazione) per i contratti di viaggio conclusi fuori dai locali commerciali.

Quindi rispetto alla previgente normativa, la novità introdotta dal comma 5 dell’art. 28 del D.L. 9/2020 sta nella possibilità da parte dell’organizzatore di optare per tre chance:

  • offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore,

  • procedere al rimborso entro quattordici giorni,

  • emettere un voucher di valore corrispondente all’importo pagato da utilizzare entro un anno.

Lo stesso trattamento viene riservato all’organizzatore, che riceverà il rimborso o il voucher dal vettore.

Nel silenzio della norma si direbbe che la scelta dell’opzione citata ai commi 3 e 5 non debba essere concordata con il viaggiatore; quindi l’organizzatore e/o il vettore deciderà in modo unilaterale, e prevedibilmente nel senso dell’emissione di un voucher.

In virtù dell’art. 88 del D.L. 17.03.2020 n. 18, le disposizioni di cui all'articolo 28 del D.L. 9/2020, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 23 febbraio 2020  n.6 (si direbbe ora, dopo la sua abrogazione, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19).

E’ doveroso precisare che, attesa la sua natura, in caso di mancata conversione entro 60 giorni dalla sua emanazione, il D.L. 9/2020 perderebbe efficacia, con conseguente ripristino della normativa previgente; peraltro, le eventuali modifiche sostanziali che potrebbe subire in sede di conversione, dovute anche alla necessaria integrazione con la successiva produzione normativa dettata dall’emergenza, lo rendono uno strumento da valutarsi con un approccio critico.  

La norma speciale di cui all’art. 28 citato infatti, emanata in tempi in cui i limiti agli spostamenti delle persone non erano ancora così drastici come quelli imposti successivamente, si rivela oggi parzialmente inadeguata; meglio sarebbe stato probabilmente, nell’ambito di una tutela veramente efficace del viaggiatore,  far appello ai più generali, e stabili, precetti di cui al codice civile ed alle altre leggi previgenti al D.L. 9/2020, senza ulteriori articolazioni e riconoscere tout court, per tutto il periodo in cui perdura l’emergenza (decretata con apposito atto normativo), una risoluzione automatica dei contratti di viaggio mediante un ricorso all’art. 1463 c.c. de iure condito, e non de iure condendo.  



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