Ricorso in Cassazione depositato via PEC e non dal portale telematico: inammissibile

Cassazione: sentenza n. 38004 del 08/10/2026.
A cura della Redazione.
Ricorso in Cassazione depositato via PEC e non dal portale telematico: inammissibile

La Cassazione ha stabilito che il ricorso ex art. 311 c.p.p. proposto dal 1 aprile 2026 va depositato esclusivamente con modalità telematiche; la PEC al tribunale è inammissibile, salvo malfunzionamento certificato o accertato ex art. 175-bis, anche se l'atto è giunto al giudice. La causa prevale sulla rinuncia.

Martedi 3 Novembre 2026

La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla validità degli atti di impugnazione nel processo penale telematico: dal 1 aprile 2026 la PEC non è più una via alternativa per il ricorso cautelare davanti al Tribunale ordinario.

La pronuncia precisa inoltre che l'unica deroga è il malfunzionamento dei sistemi, che il ricorrente ha l'onere di documentare, e che l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del giudice non sana il vizio. Sul piano processuale, l'inammissibilità originaria prevale anche sulla rinuncia al ricorso.

La vicenda

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Tizia la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale, in sede di riesame, aveva rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza.

I difensori di Tizia hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p., trasmettendolo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Tribunale e non attraverso il portale dei servizi telematici, senza dedurre alcun malfunzionamento del sistema.

Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proprio per questa ragione. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione autenticata dal difensore, e il difensore ha concluso a sua volta per l'inammissibilità per rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale nei seguenti passaggi:

  • il ricorso ex art. 311 c.p.p. si presenta nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con le forme dell'art. 582 c.p.p.; quest'ultimo rinvia alle modalità di deposito dell'art. 111-bis c.p.p., che in ogni stato e grado prevede il deposito esclusivamente con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis c.p.p.;
  • l'art. 175-bis c.p.p. consente il deposito analogico solo nei periodi di malfunzionamento dei sistemi informatici, certificato dal DGSIA oppure accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario e comunicato in modo da assicurarne la tempestiva conoscibilità;
  • il regime transitorio che ammetteva il deposito anche con modalità non telematiche (e quindi via PEC) negli uffici penali del Tribunale ordinario, per i procedimenti cautelari di cui al libro IV, è scaduto il 31 marzo 2026 (d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal d.m. n. 206 del 2025);
  • la modalità telematica non ammette forme equipollenti: l'impugnazione presentata in modo diverso è inammissibile anche se è comunque giunta al giudice competente, perché la riforma persegue un interesse pubblicistico prevalente sui contingenti interessi delle parti;
  • la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.) delle norme che sanciscono tale inammissibilità: la scelta del legislatore non è irragionevole, risponde a finalità di semplificazione e accelerazione, è conforme al dato letterale e non contrasta con l'art. 6 CEDU né con il favor impugnationis.

La Corte ha poi affrontato il concorso tra due cause di inammissibilità: l'irrituale deposito del ricorso prevale sulla rinuncia all'impugnazione, in ragione della sua valenza originaria. La rinuncia, peraltro immotivata, non esonera quindi la ricorrente dalle spese.

Il principio di diritto

Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p. avverso le ordinanze del Tribunale ordinario, a decorrere dal 1 aprile 2026, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, esclusivamente con modalità telematiche tramite il portale; il deposito mediante PEC è ammesso solo se il ricorrente documenta un malfunzionamento dei sistemi, certificato o accertato nelle forme dell'art. 175-bis, commi 1,2 e 4, c.p.p. Non rileva che l'atto sia comunque pervenuto al giudice, e l'irrituale deposito prevale sulla rinuncia all'impugnazione.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 38004 2026

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi