Una sentenza che conferma il principio della responsabilità civile quale forma di reintegrazione del danno. Questa sentenza del Tribunale di Roma (n. 14276/26) affronta una questione di particolare interesse. Fino a che punto il proprietario di un cane risponde dei danni provocati dall'animale quando la vittima soffre già di gravi patologie?
| Mercoledi 4 Novembre 2026 |
E’ noto come l'art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario una responsabilità oggettiva dalla quale può liberarsi soltanto provando il caso fortuito. Ma, ci dice la sentenza in commento, ciò non significa che debba risarcire ogni conseguenza lamentata dalla persona aggredita. Occorrerà la prova che ciascun danno, compreso l'eventuale aggravamento di una malattia preesistente, sia effettivamente riconducibile all’aggressione.
Come sempre parto dal fatto.
Una donna viene aggredita da un cane di razza pastore tedesco, privo di museruola, che le procura ferite multiple al braccio destro. La violenza dell’impatto ne avrebbe determinato altresì la caduta con conseguente perdita di conoscenza per avere la donna battuto la testa. Nei mesi successivi la danneggiata manifesta un progressivo e severo scadimento delle proprie condizioni psico-fisiche, sino alla perdita dell’autonomia personale e alla necessità di assistenza continua. Condizione che costringeva il coniuge a richiedere e ottenere la nomina ad amministratore di sostegno della moglie. Rilevante la domanda risarcitoria richiesta (circa euro 202.000,00 a titolo di danno biologico ed euro 427.200,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance, deducendo che i postumi dell’aggressione avessero precluso alla coniuge la prosecuzione delle proprie attività imprenditoriali.
Il convenuto proprietario del cane pur non contestando l’aggressione invoca il concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell’art. 1227 c.c. (che si sarebbe imprudentemente avvicinata al pastore tedesco mentre quest’ultimo si trovava in evidente stato di agitazione a causa della presenza di un cane bassotto appartenente ai coniugi) e contesta la sussistenza del nesso eziologico tra l’aggressione e il deterioramento neurocognitivo, rilevando come la vittima presentasse già prima del sinistro gravi deficit cognitivi. Inoltre eccepisce che dal verbale di Pronto Soccorso non risultasse affatto documentato il denunciato trauma cranico. Quanto alla rivendicata perdita di chance il convenuto replica la totale mancanza di prova.
Nel corso del giudizio — che vedeva il decesso della danneggiata e conseguente riassunzione del processo — vengono espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d’ufficio medico-legale. Il giudizio di primo grado si chiuderà con l’accoglimento della domanda attorea ma in misura estremamente ridotta (13.000,00 euro) rispetto alla richiesta originaria.
La vicenda è ricondotta all’art. 2052 del codice civile essendo pacifico e non contestato che il pastore tedesco avesse aggredito la donna provocandole le ferite lacero-contuse all’arto superiore e la conseguente caduta al suolo. In tale modo l’onere probatorio primario gravante su parte attrice in ordine all’evento lesivo doveva ritenersi pienamente assolto. Priva di riscontro invece la circostanza invocata dal proprietario del cane per cui la vittima aveva innescato la reazione dell’animale avvicinandosi imprudentemente ad esso mentre era agitato per la presenza del bassotto di quella. Come anticipato, ciò che davvero rileva in questa decisione è la decisione circa la quantificazione del danno e, segnatamente, sulla verifica del nesso causale tra l’aggressione e il grave decadimento cognitivo manifestatosi successivamente.
La vittima dell’aggressione soffriva già di una patologia e dunque ci dice la sentenza che il risarcimento può comprendere anche il suo aggravamento qualora sia dimostrato che l'evento lesivo abbia effettivamente contribuito a peggiorare la malattia e che il peggioramento non dipenda esclusivamente dal suo naturale decorso. Attraverso la consulenza medico-legale il Tribunale romano ha potuto distinguere i danni direttamente provocati dall'aggressione del cane da quelli riconducibili alla patologia neurodegenerativa preesistente, escludendo il risarcimento di questi ultimi per mancanza di prova del nesso causale. In buona sostanza la sentenza ci dice che la successione temporale tra aggressione e aggravamento di una malattia non basta a dimostrare che la prima sia stata causa della seconda.
Quanto alla rivendicata perdita di chance (l’aggressione avrebbe impedito alla donna di proseguire le attività imprenditoriali della vittima) si legge in sentenza come tale nocumento è risarcibile soltanto quando riguardi un'opportunità concreta, seria e apprezzabile, e non una semplice aspettativa. Nel caso esaminato a dire del Tribunale sarebbe mancata sia la prova che l'impossibilità di proseguire le attività fosse conseguenza dell'aggressione sia un'adeguata dimostrazione dell'effettiva opportunità economica perduta.