Giustizia mediatica: l’obbligo di pubblicazione delle sentenze assolutorie

Giustizia mediatica: l’obbligo di pubblicazione delle sentenze assolutorie

Il Senato della Repubblica ha approvato lo scorso 28 Settembre, in via definitiva, su iniziativa dei deputati Enrico Costa e Simonetta Matone il DDL in tema di “Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o di proscioglimento “del preteso colpevole di un reato.

Martedi 3 Novembre 2026

Il provvedimento inserisce, nel D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, l’art. 144-ter che concerne la “Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento “, in base al quale:

  1. Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. L’interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 da parte del direttore o del responsabile della testata giornali-stica, radiofonica, televisiva o telematica, può rivolgere una segnalazione al Garante.

  2. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all’esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato o l’imputato

Pertanto, tutti i massmedia saranno tenuti a pubblicare i provvedimenti favorevoli ottenuti su richiesta dell’interessato mentre è previsto l’intervento del Garante nel caso di inadempienza a tale obbligo.

La nuova disciplina interviene sul Codice in materia di protezione dei dati personali, introducendo l'articolo 144-ter, e, in base alla nuova disposizione, chi abbia ottenuto una sentenza di assoluzione o proscioglimento, una decisione di non luogo a procedere oppure un provvedimento di archiviazione, d’ora in avanti potrà chiedere la pubblicazione della notizia al mezzo di comunicazione che aveva precedentemente dato notizia del procedimento penale e tale obbligo riguarda sia giornali, che le emittenti radiofoniche e televisive e le testate Online.

Inoltre, la comunicazione dell'esito favorevole ottenuto dovrà avere una visibilità proporzionata a quella riservata in precedenza alla vicenda giudiziaria e la pubblicazione non potrà comportare spese per la persona interessata.

La legge ha previsto, anche, una procedura per reagire all'eventuale inosservanza dell'obbligo introdotto, atteso che se la testata non provveda alla pubblicazione, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante, da parte sua, dovrà esaminare la segnalazione entro cinque giorni e potrà ordinare la diffusione della notizia relativa al provvedimento favorevole alle varie testate giornalistiche.

La novità introduce quindi uno strumento utile volto a favorire una rappresentazione più equilibrata delle vicende giudiziarie, consentendo agli interessati di chiedere che anche l'esito favorevole trovi uno spazio adeguato nell'informazione, impedendo così la diffusione di una dannosa “giustizia mediatica”, da sempre criticata per gli effetti che cagiona a chi viene sottoposto ad un procedimento penale e successivamente prosciolto dalle accuse formulate a su carico.

Secondo l’On. le Costa, a cui si deve la presentazione alla Camera del DDL, “sussiste una sproporzione enorme tra lo spazio dedicato alle indagini e quello riservato alle assoluzioni.

Le inchieste fanno notizia, le sentenze arrivano dopo anni, quando i riflettori si sono spenti accompagnate soltanto da un trafiletto nelle ultime pagine. Bisognava, quindi, ristabilire, ricorrendo ad una apposita Legge le proporzioni tra accuse e proscioglimento ed in tal modo chi è stato assolto o prosciolto o che abbia subìto una narrazione mediatica della propria vicenda giudiziaria, potrà richiedere alla testata la pubblicazione del provvedimento favorevole, con uno spazio adeguato. Se il diritto non viene rispettato, potrà rivolgersi al Garante della privacy».

Si tratta, comunque, di una norma di principio, che non introduce sanzioni specifiche per la testata inadempiente, sebbene “resti all’inte-ressato la possibilità di agire in sede civile per il risarcimento dei danni subiti sebbene il punto è quello che non si può distruggere la reputazione di una persona nella fase delle accuse e poi ignorarla quando viene riconosciuta innocente».

Nondimeno, “è stato già introdotto un rimborso delle spese legali per gli assolti e il diritto all’oblio, attraverso la deindicizzazione delle notizie sulle indagini infondate sui motori di ricerca. Questa legge segue lo stesso filo conduttore: restituire dignità a chi ha subìto un procedimento senza essere colpevole. La presunzione di innocenza non vale solo nelle aule di tribunale, ma anche per i giornali”.

E aggiunge ancora “Ogni anno 500mila cittadini vengono assolti o vedono archiviato il loro procedimento penale, ma nel frattempo molti di essi sono stati sbattuti sui giornali, con tutti i dettagli delle inchieste, hanno visto la loro reputazione indebolirsi, compromettersi i rapporti familiari e lavorativi. Ebbene, una volta proclamata la loro innocenza, la notizia dell’assoluzione è spesso omessa o relegata in insignificanti trafiletti e questo non è giusto mentre informare significa raccontare l’intera vicenda, non soltanto il momento dell’accusa. È una questione di equilibrio, di garanzia e, soprattutto, di verità perché la presunzione d’innocenza non vale solo nelle aule di tribunale, ma anche per i giornali”. (!!)

Dovranno essere pubblicate anche le sentenze di primo grado e non solo quelle irrevocabili.

Inoltre, in base ad un emendamento accolto alla Camera, il Garante della privacy non potrà sanzionare i media inadempienti.

E conclude: “Questa legge profondamente garantista e liberale, rimette al centro la persona, la sua dignità, la sua reputazione e il suo diritto a non rimanere prigioniera per sempre di un’accusa dalla quale è uscita completamente estranea. Questo è lo spirito della Costituzione, sin qui troppo spesso violato dal sensazionalismo giudiziario”.

  • Il Quadro normativo esistente

Secondo quanto sostenuto dall’Unione delle Camere Penali, in sede di Audizione alla Camera, le varie proposte di Legge avanzate prevedevano, il riferimento all’art. 144 del D. Lgs. 196/2003 che stabilisce che “chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art 58 del regolamento”.

Occorre, inoltre, considerare che l’art. 64-ter delle disp. att. c.p.p., intitolato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”, introdotto dalla cd. Riforma Cartabia recita testualmente:

“1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedi- mento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante».

Si tratta di una norma, che trae fondamento nell’art. 52 del D. Lgs. 196/2003 (“Dati identificativi degli interessati”), che al primo comma prevede che “l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dello ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”.

Altro pilastro in materia è rappresentato dall’art. 17 del regolamento (UE) 2016/679, rubricato come “Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)”, il cui primo comma precisa che “l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali”.

Il diritto alla riservatezza va comunque inquadrato nell’art. 2 Cost., tra i diritti inviolabili della persona, che trova riconoscimento anche nelle norme sovranazionali, come l’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 8 della CEDU.

Quest’ultimo, in particolare, prevede che “ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano” e che tali dati “devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge”.

In merito al “diritto all’oblio” è stato evidenziato come l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. presenti delle lacune applicative.

Quanto alla richiesta di preclusione alla indicizzazione, infatti, è doveroso chiedersi di quali strumenti disponga l’interessato a fronte di una richiesta accolta, ma non eseguita da parte della cancelleria, considerando che mancano nella norma i termini per la presentazione della domanda, della risposta ovvero, in caso di esito positivo, di attivazione da parte della cancelleria.

Inoltre, quanto al profilo della deindicizzazione, oltre ai medesimi problemi della mancanza di una tempistica, va segnalata l’ulteriore criticità connessa al fatto che l’annotazione inibisce la possibilità di trovare, tramite motori di ricerca generalisti, informazioni sul procedimento “rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”.

In buona sostanza, l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. non appare sufficiente a tutelare il diritto alla riservatezza nell’attuale mondo dell’informazione dominato da una digitalizzazione sempre più dilagante.

  • L’orientamento della Giurisprudenza

Alcuni principi di diritto assai significativi sono enucleati nella sentenza n. 5255 del 5.4.2012 della Terza sezione civile della Corte di Cassazione che affronta il delicato tema di contemperare, da un lato, il diritto all’oblio e alla riservatezza con, dall’altro, il diritto di cronaca, il diritto all’informazione e il diritto alla conservazione/archiviazione delle notizie.

Al riguardo, la Cassazione civile ha precisato che deve distinguersi tra archivio e memoria della rete internet: “mentre l'archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni inter correlate volte ad agevolarne l'accesso e a consentirne la consultazione, la rete internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate.

Esso è dotato di una memoria illimitata e senza tempo … perché la memoria della rete internet non è un archivio, ma un deposito di archivi.

Nella rete internet le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello ("appiattite"), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, peraltro, prive di ogni collegamento con altre informazioni pubblicate”.

In conseguenza, con riguardo alla rete internet, non si pone un problema di pubblicazione o ripubblicazione dell’informazione, “quanto bensì di permanenza della medesima nella memoria della rete internet e, a monte, nell'archivio del titolare del sito sorgente. Se il passaggio dei dati all'archivio storico è senz'altro ammissibile, ai fini della liceità e correttezza del relativo trattamento e della relativa diffusione a mezzo della rete internet è indefettibilmente necessario che l'informazione e il dato trattato risultino debitamente integrati e aggiornati.

Anche in tal caso i dati debbono risultare "esatti" e "aggiornati", in relazione alla finalità del loro trattamento”, altrimenti “la notizia, originariamente compieta e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”.

Va segnalata, inoltre, la più recente sentenza n. 2893 del 23.1.2023 della I sezione civile della Cassazione, che ha dettato il seguente principio di diritto: “In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un Quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo salvaguardando il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata ed a conservare memoria del fatto storico, con l’analogo diritto del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine social”.

Da ultimo, non bisogna dimenticare che il sistema del processo mediatico calpesti la presunzione di innocenza, che non è solo regola di giudizio, ma è anche regola di trattamento.

E un trattamento leale e corretto deve essere garantito non solo al termine del procedimento (dando notizia di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento), ma anche durante il suo svolgimento, informando così la collettività che, fino a che la sentenza di condanna non diviene definitiva, chi viene sottoposto al processo va connsiderato innocente.

  • Conclusioni

La presunzione di innocenza è un principio cardine del diritto penale secondo cui ogni indagato o imputato è considerato innocente fino a condanna definitiva.

Nel nostro Ordinamento la presunzione di innocenza copre l’intera vicenda processuale: un soggetto incolpato di aver commesso un reato è legalmente “presunto innocente” fin dalle prime battute delle indagini preliminari e sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L’art.27 della Costituzione menziona proprio la sentenza definitiva: “la persona è presunta innocente fino al termine dell’iter processuale ovvero fino a quando si è pronunciata la Corte di cassazione oppure decorrano i termini per esperire validamente le impugnazioni previste dalla Legge”.

Nonostante tale sacrosanto principio di diritto, va evidenziato che l’uso indiscriminato dei Social Media, specie tra i più giovani, sta producendo nuovi fenomeni delinquenziali quanto discriminatori, mai conosciuti in passato ma che generano una nuova schiera di Vittime.

Un’analisi di questi nuovi fenomeni mediatici aiuta a comprenderli e, ove possibile, ad evitarli a causa dei gravi effetti che possono avere sulla libertà individuale nell’agire quotidiano.

In particolare il "callout" di ingiustizia mediatica è una pratica social in cui si espone pubblicamente una persona o entità per condannare comportamenti ritenuti scorretti, nati come attivismo per la responsabilità sociale ma che spesso degenerano in gogna mediatica. Il "callout" è definibile come l'atto di puntare i riflettori sui presunti torti altrui sui social, ma può facilmente degenerare in una forma di giustizia extragiudiziale e persecuzione, con conseguenze spesso sproporzionate, al di là delle intenzioni iniziali

Il “cancel culture”, invece, riguarda i comportamenti asociali posti in essere tramite attacchi denigratori, ostracismo ed ingiustizia sommaria sui social, che soffocano il dibattito e l'espressione libera, pur potendo avere origini nobili, come avvenne qualche anno fa nel movimento #MeToo.

In conseguenza, si tratta, in entrambi i casi, di nuovi fenomeni, generati attraverso i social che causano effetti gravi sulle Vittime di veri e propri odiosi reati.

L’avvelenamento del senso di giustizia si attua così in più passaggi assumendo la forma di un processo spettacolarizzato, tutt’altro che terzo ed imparziale e, pertanto, del tutto ingiusto che finisce con il formare nell’Opinione pubblica un giudizio di valore in negativo sulla vicenda e sulle persone che ne sono parte.

Il contemperamento e la valutazione oggettiva cedono il passo alla volontà di attuare un’esecuzione pubblica che tradisce il senso stesso della giustizia, così come la conosciamo, che non pretende d’essere perfetta ma certamente il meno imperfetta possibile.

Quella che viene, invece, favorita è una giustizia sommaria accelerata, la cui realizzazione è in parte demandata alle dinamiche dei social per l’esecuzione di pene totalmente arbitrarie e sproporzionate e comunque prive di contraddittorio da parte della Vittima e senza possibilità di appello. Lo scopo perseguito, infatti, non è quello di fare giustizia ma di aumentare al massimo un castigo già predeterminato nell’an e con un quantum affidato al criterio del più dirompente possibile.

Alla luce di quanto innanzi esposto, sia pure in sintesi, e della potenzialità dannosa sia nei confronti delle Vittime della “Gogna Mediatica”, che del preteso colpevole di un reato, piccolo o grande che sia stato, tale fenomeno dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione.

A livello di prevenzione generale va, comunque, rilevato che il mutamento dei tempi e dei contesti richiedano una capacità di adattare le norme già esistenti alle fattispecie che possono emergere ancora in concreto.

Questo non vuol dire che ci sia la necessità di introdurre nuove fattispecie punitive, bensì l’applicazione o l’adattamento alla dimensione digitale di una serie di tutele cui provvede la normativa vigente anche in tema di uso abnorme dell’Intelligenza artificiale.

Va, pure, sottolineato che alcune delle pratiche descritte hanno già avuto conseguenze di elevato impatto non solo nei confronti della dignità e reputazione delle Vittime ovvero dei prosciolti da ogni accusa per cui tutta l’antigiuridicità di tali condotte è emersa in modo lampante.

Le più gravi sono state attestate da fatti di cronaca, comprendenti non solo la perdita di lavoro o l’isolamento sociale, ma anche depressione, suicidi tentati o realizzati.

Tuttavia, la cancellazione dai social media di un individuo non dovrebbe essere lo scopo ultimo, ma quello di suscitare l’attenzione di chi si dovrebbe concentrare piuttosto sull’ esame delle azioni di una persona se siano contra legem che potrebbe essere una strategia molto più efficace per creare un vero cambiamento culturale che abbia un impatto su un numero molto più grande di persone rispetto al singolo colpevole.

In definitiva, è doveroso sottolineare che la critica del fenomeno non deve servire solo rivelare l’incapacità di rendersi conto che le proprie azioni hanno un impatto sulla collettività e che le azioni compiute da alcune persone che, intenzionalmente o meno, danneggiano o feriscono chi si trova in una posizione più svantaggiata, non sono in alcun modo accettabili neppure in un Mondo virtuale in cui siamo tutti, oramai, relegati.

In definitiva la nuova Legge varata dal Parlamento cerca di colmare questa lacuna sperando che basti a stroncare un fenomeno diffuso in nome del principio di innocenza delle persone vittima di una vera e propria ingiustizia.

Come sosteneva l’avvocato e giurista Francesco Carnelutti, “al centro di un processo c’è sempre l’uomo, con la sua dignità e la sua reputazione, e spesso ci sono esposizioni e processi che essi stessi rappresentano una condanna, purtroppo a volte indelebile. Con questa misura si supera perciò la dicotomia tra il diritto di cronaca e la privacy e si mostra all’equilibrio processuale una norma che prevede che le divulgazioni delle notizie devono non essere sempre efficaci, soprattutto all’esito del giudizio quando una persona risulta innocente”.

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