Il Tribunale di Genova con decreto del 17/10/2016 si pronuncia in merito alla concedibilità di un provvedimento di urgenza volto alla restituzione di una azienda precedentemente alienata.
Mercoledi 4 Gennaio 2017 |
Nel caso in esame, la società ricorrente agiva in giudizio per ottenere in via d'urgenza un provvedimento cautelare atipico avente ad oggetto la restituzione dell’azienda di ristorazione gestita dalla società convenuta (o, in subordine, sequestro giudiziario), giusto atto di vendita a quest’ultima, con riserva di proprietà, dell'azienda medesima.
La ricorrente assumeva, a fondamento della domanda, che i cessionari solo in parte avevano adempiuto all'obbligo di versare il corrispettivo della vendita, residuando un debito di 20.000 euro; inoltre, i medesimi, che erano subentrati nella locazione commerciale dei locali ove si svolgeva l'attività, avevano maturato un debito anche nei confronti della locatrice di oltre 17 mila euro, per canoni non versati: la proprietà quindi aveva già notificato citazione di sfratto per morosità.
Di conseguenza, nella prospettiva di far valere nella sede di merito l’intervenuta risoluzione del rapporto, e ottenere la restituzione del compendio, la società ricorrente chiedeva in via d'urgenza l'immediato ritrasferimento dei beni aziendali.
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione prodotta, constata che:
a) Quanto al fumus, La natura del credito vantato dalla venditrice è chiara e la prova di esso è documentale in quanto si basa sul rogito notarile; non risulta che il debito in questione sia stato saldato dalla parte acquirente per il residuo saldo di 20 mila euro e pertanto ne discende la piena verosimiglianza del diritto a restituzione del compendio aziendale, prospettato come diritto sostanziale sotteso all’odierna domanda cautelare.
b) Circa il periculum in mora, ossia la necessità che vengano anticipati gli effetti restitutori per non determinare pregiudizio irreparabile alla ragioni creditorie, si osserva che gli acquirenti, pur mantenendo il possesso produttivo del compendio aziendale, si sono resi inadempienti non solo verso la venditrice, ma anche nei confronti della proprietaria dei locali aziendali, determinando lo sfratto per morosità di imminente convalida;
Pertanto, osserva il Tribunale, se la parte venditrice non ritorna quanto prima nel possesso dell’azienda, tutto il valore di organizzazione e le potenzialità produttive e commerciali, che essa aveva a suo tempo adeguatamente sviluppato, andranno completamente perdute: da qui, il pericolo di danno grave ed irreparabile che, attesa la vicinanza dello sfratto, convincono il Tribunale ad accogliere la richiesta del venditore di concessione della cautela “inaudita altera parte”, anche sulla base della convinzione che con il venditore la proprietà dei locali addiverrà a stipula di nuova locazione, o rateazione del debito, posto che solo in tal modo potrà evidentemente recuperare anche il credito maturato nei confronti degli acquirenti.