La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24542/2016 affronta il tema dei rapporti tra procedimento di separazione pendente in Italia e sentenza straniera di divorzio.
Martedi 3 Gennaio 2017 |
Il caso: una donna albanese chiedeva al Tribunale la separazione personale dal marito, oltre all'affido condiviso dei figli e l'assegnazione della casa coniugale; il marito opponeva l'applicazione nella specie della legge nazionale albanese che non prevedeva l'istituto della separazione, e successivamente iniziava in Albania la causa di divorzio.
Intervenuto medio tempore il provvedimento di divorzio, il Tribunale accertava incidentalmente che detta sentenza poteva essere riconosciuta in Italia e perveniva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio separativo.
Su ricorso della donna, la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ritenendo insussistenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza albanese, accoglieva l'impugnazione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il ricorso per separazione è stato instaurato con ricorso depositato il 30/4/2010 e solo successivamente è stato instaurato il procedimento di divorzio;
- l'instaurazione di questo ultimo giudizio deve essere esaminata alla stregua della L. n. 218 del 1995, art. 64, non essendo previsto l'istituto della separazione nell'ordinamento albanese: al riguardo la lettera f) prevede che “la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia se non pende un processo davanti al giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero”;
- nel caso de quo il procedimento di divorzio è stato instaurato successivamente a quello per separazione, ragione per cui non può essere riconosciuta l'efficacia della pronuncia albanese.
Il marito propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo, tra l'altro, violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. f), posto a base della decisione impugnata, non ritenendo applicabile il principio ivi contenuto: per il ricorrente, infatti, l'ordinamento italiano distingue tra separazione e divorzio e di conseguenza, le sentenze di separazione e divorzio hanno oggetto giuridico diverso.
Il divorzio, una volta pronunciato con sentenza passata in giudicato, cancella le statuizioni separative; la Corte d'Appello, pertanto avrebbe errato nel ritenere prevalente la sentenza di separazione e nel ritenere assimilabili i due istituti solo perchè in Albania non è prevista la separazione legale: le pronunce hanno un oggetto diverso e la sentenza di divorzio travolge quella di separazione.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:
l'art. 31, comma 1, stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nella quale è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale;
la legge nazionale comune delle parti nella specie è incontestatamente quella albanese perchè essi, come rilevato, sono cittadini albanesi che hanno contratto matrimonio in Albania;
ferma l'applicazione della legge familiare albanese, per gli Ermellini occorre verificare se possa ritenersi integrata la condizione ostativa di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. f), secondo la quale se pende davanti al giudice italiano un processo con il medesimo oggetto e tra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero, non può essere riconosciuta la pronuncia straniera in Italia;
nel caso di specie, osserva la Corte, ricorrono la condizione soggettiva e quella relativa alla prevenzione temporale, ma non può ritenersi che il processo separativo italiano abbia il medesimo oggetto di quello di divorzio, in quanto non idoneo a determinare lo scioglimento del vincolo e la perdita dello status coniugale;
il criterio dell'assoluta identità può essere integrato con quelli dell'equivalenza e dell'assimilabilità della situazione giuridica dedotta in giudizio e del provvedimento richiesto, ma nella specie, anche prospettando un' interpretazione più ampia del criterio dell'identità, non può ritenersi che il giudizio di separazione sia assimilabile a quello straniero di divorzio sotto il profilo cruciale degli effetti dell'uno e dell'altro giudizio: il primo è una scansione necessaria del complessivo processo di dissoluzione del vincolo, inidonea a determinare la caducazione dello status coniugale, realizzabile soltanto con il secondo;
di conseguenza, conclude la Corte, il criterio della prevenzione temporale, non spiega effetti nella fattispecie: pur essendo stato introdotto dopo l'instaurazione del giudizio separativo in Italia, il giudizio di divorzio svolto in Albania, secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza L. n. 218 del 1995, ex art. 64, lett. f).
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