Cassazione civile Sent. n. 24542 del 01/12/2016

Cassazione civile Sent. n. 24542 del 01/12/2016
Martedi 3 Gennaio 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4907-2014 proposto da:

D.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICA ZOLLO, MARTA STEFANI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

T.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1601/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati M. STEFANI e F. ZOLLO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

T.A. chiedeva al Tribunale di Pistoia la separazione personale dal marito D.S., oltre all'affido condiviso dei figli e l'assegnazione della casa coniugale. Il marito opponeva l'applicazione nella specie della legge nazionale albanese che non prevedeva l'istituto della separazione. Intervenuto medio tempore il provvedimento di divorzio, il Tribunale accertava incidentalmente che detta sentenza poteva essere riconosciuta in Italia e perveniva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio separativo.

Proposto appello da parte della moglie del D., T.A., fondato sull'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza albanese, l'impugnazione è stata accolta sulla base delle seguenti argomentazioni:

il ricorso per separazione è stato instaurato con ricorso depositato il 30/4/2010; il procedimento di divorzio è stato instaurato il (OMISSIS). ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi