Cassazione civile Sent. n. 24542 del 01/12/2016

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Martedi 3 Gennaio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4907-2014 proposto da:

D.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICA ZOLLO, MARTA STEFANI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

T.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1601/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati M. STEFANI e F. ZOLLO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

T.A. chiedeva al Tribunale di Pistoia la separazione personale dal marito D.S., oltre all'affido condiviso dei figli e l'assegnazione della casa coniugale. Il marito opponeva l'applicazione nella specie della legge nazionale albanese che non prevedeva l'istituto della separazione. Intervenuto medio tempore il provvedimento di divorzio, il Tribunale accertava incidentalmente che detta sentenza poteva essere riconosciuta in Italia e perveniva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio separativo.

Proposto appello da parte della moglie del D., T.A., fondato sull'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza albanese, l'impugnazione è stata accolta sulla base delle seguenti argomentazioni:

il ricorso per separazione è stato instaurato con ricorso depositato il 30/4/2010; il procedimento di divorzio è stato instaurato il (OMISSIS). ...

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