La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, ma all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.
Mercoledi 25 Settembre 2019 |
Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione.
La responsabilità del soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa, è applicabile anche per i debiti di imposta, i quali però sorgono non su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto.
Decisione: Sentenza n. 25650/2018 Cassazione Civile - Sezione 5
Massima:
La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.
Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione.
L'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione.
La responsabilità del soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa, è applicabile anche per i debiti di imposta, i quali però sorgono non su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto.
Osservazioni.
La vicenda riguardava un accertamento tributario nei confronti di un'associazione la quale svolgeva attività di bar-caffè non rientrante nei fini istituzionali, e gli organi accertatori l'avevano considerata attività di natura commerciale.
Il Collegio, richiamandosi a precedenti decisioni, ha ricordato che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurima, Cass. civ. sez.III, 14 dicembre 2007, n. 26290, Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2008, n.25748).
Essendo necessario accertare, per quanto sopra esposto, non tanto la carica rivestita dal soggetto, ma se e in che misura un soggetto abbia svolto concretamente l'attività di amministrazione, la Suprema Corte ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale - in diversa composizione - per una nuova decisione.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 29733/2011
Cass. 19486/2009
Cass. 25748/2008
Cass. 16344/2008
Cass. 26290/2007
Disposizioni rilevanti.
Codice Civile
Vigente al: 17-08-2019
CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 38 - Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Corte di Cassazione|Sezione TRI|Civile|Sentenza|15 ottobre 2018| n. 25650