Comune risponde dei danni causati dalla combinazione della condotta umana con la pericolosità della res

A cura della Redazione.
Comune risponde dei danni causati dalla combinazione della condotta umana con la pericolosità della res

Con l'ordinanza n. 23558 del 23 settembre 2019 la Corte di Cassazione ha ritenuto il Comune responsabile per i danni subiti da un motociclista che, dopo aver perso il controllo del mezzo, sbatteva la testa contro un bullone mal posizionato sulla strada pubblica, subendo gravi lesioni.

Mercoledi 25 Settembre 2019

Il caso: T e C. in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minorenne, conveniva avanti al Tribunale il Comune per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal figlio che, alla guida del proprio ciclomotore, per evitare l'impatto con un'auto che proveniva dalla direzione opposta, frenava improvvisamente, perdendo il controllo del mezzo e impattando il capo contro un bullone che sporgeva da un palco installato nella piazza.

Il tribunale rigettava la domanda per insussistenza del nesso causale, mentre la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune, ritenendo che nella specie fossero integrati gli estremi della responsabilità ex art. 2051 c.c.

Per la Corte distrettuale il danno è diretta derivazione della combinazione dell'intervento umano (la frenata improvvisa) con il modo di essere della cosa (sporgenza del bullone verso la sede destinata al transito dei veicoli).

Il Comune ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte distrettuale ha errato nel riconoscere la responsabilità dell'Ente, tenuto conto dei comportamenti del danneggiato idonei a recidere il nesso causale tra l'evento lesivo e la causa del danno.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ritiene che:

a) il giudice di appello ha deciso con motivazione coerente, e la sentenza appare immune da vizi logico-giuridici;

b) nel caso in esame il danno è conseguenza immediata e diretta della sporgenza dei bulloni del palco verso la strada destinata alla circolazione dei veicoli;

c) l'evento lesivo è eziologicamente connesso non già al dinamismo della res in sé per sé considerato, ma alla combinazione della condotta umana con il modo di essere intrinsecamente pericoloso della cosa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.23558/2019

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