Principio: fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Venerdi 18 Ottobre 2019 |
La questione riguardava la ripetizione di somme indebitamente pagate dal correntista nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito.
Il contrasto interpretativo su cui erano chiamate a pronunciarsi le SU verteva sulla delimitazione dell'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, volesse opporre eccezione di prescrizione al correntista attore in ripetizione.
Il ricorrente deduceva, però, anche la violazione dell'art. 2033 c.c., per esser gli interessi legali stati fatti decorrere dalla domanda invece che dai precedenti atti di costituzione in mora (nella specie, due raccomandate a.r. riferite ai due c/c con le quali richiedeva la restituzione degli importi).
Le doglianze del ricorrente offrivano quindi alle Sezioni Unite la possibilità di esaminare ex cathedra l'interpretazione corrente dell'art. 2033 (Indebito oggettivo) del codice civile.
L'indebito oggettivo è disciplinato dall'art. 2033 del codice civile, nel quale si riconosce a chi ha eseguito un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato. Il Legislatore concede inoltre il diritto ai frutti e agli interessi. Questi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, dal giorno della domanda se questi era in buona fede.
Ebbene, fino alla pronuncia in commento, era pacifico (jus receptum secondo Cassazione n. 5624 e n. 14886 del 2009) che per “domanda” si dovesse intendere quella giudiziale. La giurisprudenza riteneva dunque non sufficiente un atto di costituzione in mora.
Tale conclusione era fondata sull'assunto che all'accipiens fosse applicabile la tutela prevista per il possessore di buona fede in senso soggettivo ex art. 1148 c.c., in base al quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dal giorno della “domanda giudiziale”.
Le Sezioni Unite ritengono che questa interpretazione non possa essere più condivisa, a ciò ostandovi sia il dato letterale che quello sistematico.
Dal punto di vista letterale, si evidenzia la differente formulazione dell'art. 2033 c.c., che discorre di “domanda”, rispetto a quella dell'art. 1148 c.c., che parla di “domanda giudiziale”. La circostanza che la domanda non sia ulteriormente connotata in termini di “giudiziale” non è, secondo le Sezioni Unite, un fatto neutro e consente di affermare che il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Dal punto di vista sistematico, si mette in risalto la differenza tra la posizione del possessore in buona fede e la posizione dell'accipiens. Il collegamento con la “domanda giudiziale” ha un senso se rifierito alla situazione del possessore e ai prinicipi che regolano l'azione di rivendica e la sentenza che la accoglie. Nel caso dell'indebito invece il Legislatore, lungi dal prendere posizione sul problema se il pagamento non dovuto trasferisca la proprietà della cosa pagata oppure il solo possesso, si limita a prendere atto della mancanza di un presupposto legale affinchè la prestazione possa essere mantenuta.
La Corte ritiene dunque che l'indebito oggettivo debba essere regolato unicamente dai principi in materia di obbligazioni, con la conseguenza che “l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito, può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora” (cosi in motivazione le Sezioni Unite in commento).
Codice Civile
Art. 2033 – Indebito oggettivo
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili sentenza 13 giugno 2019, n. 15895. Corte di Cassazione 2009, n. 5624 e n. 14886.
Corte di Cassazione 4 marzo 2005, n. 4745: “il debito dell'accipiens produce interessi solo a seguito della proposizione di domanda giudiziale, non essendo sufficiente un atto di costituzione in mora”.
dott. David Cognolato – Abilitato all'esercizio della professione forense.