Acquisto auto usata: rischi e relative tutele

Avv. Roberta Carbone.
Acquisto auto usata: rischi e relative tutele

Tutti gli autoveicoli, anche quelli nuovi di fabbrica e quindi mai usati, possono avere difetti. La maggior parte delle volte si può essere soddisfatti dell’acquisto e godere del bene senza alcuna preoccupazione; purtroppo però spesso capita di riscontrare anomalie subito dopo o qualche tempo dopo il ritiro del mezzo.

Lunedi 21 Ottobre 2019

Quando poi la autovettura acquistata è usata come comportarsi quando i danni non siano facilmente riconoscibili e si manifestino successivamente alla consegna del bene? A tal proposito è necessario distinguere il caso in cui l’auto usata sia stata acquistata da un privato dal caso in cui la compravendita sia avvenuta presso un concessionario autorizzato. In entrambi i casi il venditore è tenuto a offrire una garanzia ma la tutela riconosciuta dalle normative applicabili è molto diversa

Autovettura usata acquistata da privato: si applica la normativa prevista dal Codice Civile agli artt. 1490 e segg. : “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i difetti riscontrati entro il termine di 8 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui si voglia agire giudizialmente per il risarcimento del danno l’azione si prescrive dopo 1 anno dalla consegna.

 Nel caso in cui il venditore si sia obbligato a garantire il buon funzionamento del mezzo per un tempo determinato decorrente dall’acquisto del medesimo, il compratore potrà, salvo patto contrario, denunciare i difetti riscontrati entro 30 gg. dalla scoperta. Azione si prescrive in 6 mesi dalla scoperta.

Autovettura usata acquistata presso concessionario: si applica la normativa prevista dal Codice del Consumo che all’art. 132, primo comma prevede l’obbligo del venditore di garantire la conformità del bene per due anni dalla consegna. Nel caso di autovetture usate normalmente la garanzia è di un anno dalla consegna e l’acquirente deve denunciare il difetto riscontrato entro 60 giorni dalla scoperta.

L’azione diretta a far valere il difetto di conformità si prescrive entro il periodo di tempo in cui l’autovettura è garantita a cui vanno aggiunti i due mesi necessari per la denuncia del difetto.

Clausola vista e piaciuta Spesso i venditori tentano di sottrarsi all’obbligo di garanzia previsto dalla legge facendo riferimento alla clausola “vista e piaciuta” fatta sottoscrivere all’acquirente al momento della vendita.

In realtà, come più volte ribadito in sede giudiziale, anche dalla Corte Suprema (Cass. 21204 del 19 ottobre 2016) l’esclusione di garanzia può valere solo ed esclusivamente per vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (es. graffi sulla carrozzeria, ect..ect…)

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