Azione di rivendica di un immobile: la legittimazione passiva spetta ai singoli condomini

A cura della Redazione.
Azione di rivendica di un immobile: la legittimazione passiva spetta ai singoli condomini

In caso di rivendica della proprietà esclusiva di un immobile, legittimati passivi sono tutti i singoli condomini.

In al senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26208 del 16 ottobre 2019.

Venerdi 18 Ottobre 2019

Il caso: A.F. conveniva in giudizio il Condominio Palazzo F., chiedendo che venisse accertato il suo esclusivo diritto di proprietà sul locale terraneo adibito a box, facente parte del fabbricato condominiale, con conseguente condanna del Condominio al rilascio e allo sgombero dello stesso; Il convenuto, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la causa essere instaurata nei confronti dei singoli condomini e, nel merito, deduceva che il bene rivendicato era di proprietà condominiale.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di legittimazione e accoglieva la domanda, accertando il diritto di piena proprietà dell'attore sul bene oggetto di causa e condannando il Condominio all'immediato rilascio dello stesso.

La Corte d'appello, adita dal Condominio, riteneva fondata l'eccezione, formulata dall'appellato, di difetto di legittimazione dell'amministratore del Condominio per mancanza di deliberazione autorizzativa dell'assemblea alla proposizione dell'impugnazione, non trattandosi di causa che l'amministratore poteva autonomamente proporre ex art. 1130, n. 4 c.c., e dichiarava così inammissibile l'appello.

Il Condominio ricorre in Cassazione, che ritiene fondato il rilievo della non integrità del contraddittorio; per gli ermellini:

a) l'azione fatta valere da A.F. è di accertamento del suo esclusivo diritto di proprietà su un immobile - azione reale, quindi, che non diviene personale, come ha sostenuto il giudice di primo grado, per il fatto che oltre all'accertamento del diritto sia stata conseguentemente chiesta la condanna del Condominio a restituire l'immobile - ed incide sul diritto di ciascun condomino, che deve pertanto essere convenuto in giudizio;

b) la domanda di un terzo il quale, agendo contro il condominio, si affermi proprietario esclusivo e pretenda di farlo con una domanda mirante al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio del bene si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini, “stante la condizione di comproprietari dei beni comuni e la portata delle azioni reali, che incidono sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, avente reale interesse a contraddire"

Esito: la Corte dichiara la nullità delle pronunzie di merito e dei relativi procedimenti a causa della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini, cassa per l'effetto la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al giudice di primo grado.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.26208/2019

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