E’ nulla la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione disposta dal giudice nel caso in cui l’attore provveda al rinnovo allegando all’originario atto introduttivo il verbale dell’udienza con l’ordine giudiziale che ne dispone la rinnovazione.
Martedi 21 Novembre 2023 |
Per essere considerato valido il rinnovo deve consistere nella notifica di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall’articolo 163 cod. proc. civ.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30722/2023, pubblicata il 6 novembre 2023.
IL CASO: Nel corso di un giudizio di primo grado, il Tribunale ordinava all’attore di procedere alla rinnovazione dell’originario atto di citazione nei confronti di una delle parti convenute.
L’attore procedeva a quanto disposto dal Giudice notificando l’originario atto di citazione con allegato il verbale con il quale era stato disposto il rinnovo della notifica.
All’esito del giudizio, nonostante la contumacia della convenuta nei confronti della quale era stato disposto il rinnovo della notifica dell’atto introduttivo riteneva regolarmente integrato il contraddittorio e decideva nel merito.
La sentenza di primo grado veniva confermata nel merito dalla Corte di Appello che compensava per intero le spese del doppio grado di giudizio in relazione a due sole parti, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore dell’originario attore.
Pertanto, gli appellanti, con due ricorsi separati, investivano della questione la Corte di Cassazione deducendo fra i motivi del gravame l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto la regolarità della rinnovazione della notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure.
Secondo i ricorrenti, la rinnovazione dell’atto introduttivo del primo grado andava eseguita mediante la notificazione di un nuovo atto di citazione a comparire per la successiva udienza fissata dal giudice, atto completo di vocatio in ius per detta udienza, dell’invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze. Pertanto, in mancanza il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio di primo grado oppure avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo per inosservanza del termine per la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo ha evidenziando che, in mancanza di una spontanea costituzione nel giudizio da parte dell’interessato, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto – forma prescritti dall’art. 163 del codice di rito.
Nel decidere la controversia gli Ermellini, sul punto, hanno dato seguito all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “l’atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l’udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste; chiarezza che manca - evidentemente- laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l’udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione; né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz’altro nell’udienza di rinvio quella di nuova prima udienza”.
Pertanto, hanno concluso, è nulla la rinnovazione della citazione attuata mediante la combinazione del primo atto di citazione con l’ordinanza di fissazione della nuova udienza.
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