La Corte di Cassazione con la sentenza n. 46483 del 20 novembre 2023 è tornata sulla definizione di arma impropria ai fini della contestazione della relativa aggravante.
Martedi 21 Novembre 2023 |
Il caso: Il tribunale di Bari in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tizio in ordine al delitto di lesioni personali, per aver colpito con uno zoccolo la moglie cagionandole un trauma al labbro inferiore e un trauma al ginocchio con prognosi di giorni tre.
Rispetto alla originaria contestazione di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, il Tribunale
- escludeva che l'uso dello zoccolo potesse integrare l'aggravante contestata,
- riteneva pertanto procedibile a querela il delitto e congrua l'offerta reale di 500,00 euro,
- l'offerta non veniva accettata dalla persona offesa, così il Tribunale giungeva alla pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. per estinzione a seguito di condotte riparatorie.
Il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione, deducendo violazione di legge penale, lamentando che il delitto per cui si procede è procedibile di ufficio, in quanto errata è l'esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma impropria, secondo gli orientamenti consolidati della Corte di legittimità, cosicché errato è stato il proscioglimento ex art. 162-ter cod. pen. consentito solo per i reati procedibili a querela.
Per gli Ermellini il ricorso è fondato: sul punto rilevano che:
a) è principio consolidato che in tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975;
b) ne consegue che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo, nella specie scagliato contro la persona offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio;
c) pertanto la sentenza impugnata viene annullata per nuovo esame alla Corte di appello di Bari, essendo il reato procedibile d'ufficio, il che osta all'applicazione dell'art. 162-ter cod. pen.; il Giudice del giudizio rescissorio, individuato ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., dovrà attenersi ai menzionati principi di diritto.