La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19397/2018 si pronuncia in merito alle conseguenze di una notifica via PEC effettuata dalla parte in proprio non andata a buon fine e alla disciplina a tale ipotesi applicabile.
Il caso: l'Agenzia delle Entrate ricorreva, con atto notificato in data 24.5.2010 alla sola società indicata in epigrafe e successivamente, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, in data 5.7.2011 e 6.7.2011 anche ai due soci, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento dei ricorsi (riuniti) avverso avvisi di accertamento con cui venivano rettificati sia il reddito d'impresa della società, sia i redditi di partecipazione dei soci.
Per quel che qui interessa, con ordinanza comunicata via PEC all'Agenzia delle Entrate, viene disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci A.Di C. e A.C. e la rinnovazione della notifica del ricorso anche nei confronti della società nel termine di 90 gg. dalla comunicazione della suddetta ordinanza (con termine dunque che scadeva in data 5.7.2017), con i seguenti esiti:
a) nei confronti della società non è stato possibile disporre la notifica in quanto, nelle more, estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese in data 23.2.2005; b) nei confronti della socia C. il ricorso è stato spedito per la notifica in data 5.7.2017 e ricevuto il 6.7.2017;
c) nei confronti del socio Di C. il ricorso è stato, invece, spedito, per la notifica, a mezzo posta, in data 6.7.2017 e ricevuto in data 7.7.2017, avendo avuto esito negativo la notifica effettuata in data 5.7.2017 alla casella di posta elettronica certificata del socio, come da report di errore nella ricevuta di mancata consegna (RMC) («casella inibita alla ricezione»).
Sul punto, gli Ermellini, nel ritenere valida la notifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate tardivamente (il 06/07), precisa quanto segue:
1) l'esito negativo della notifica, anche se chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica a mezzo PEC;
2) non si applica, con riguardo alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un Avvocato ai sensi della legge 53/1994, la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria: infatti l'art. 16 del D.I. n. 179/2012 e succ. mod., sancisce al comma 6 che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario»;
3) la suddetta disposizione è riferibile esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli Avvocati;
4) di conseguenza gli avvocati o in generale le parti devono provvedere a rinnovare la notifica dell'atto secondo le regole generali dettate dagli artt.137 e ss. c.p.c. anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC);
5) al riguardo si richiama il principio di diritto per cui “la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie»;
6) nel caso in esame, appurato che la mancata conclusione positiva della notifica non è imputabile al notificante, quest'ultimo ha provveduto a rinnovare la notifica il giorno 6.7.2017, ovvero il giorno immediatamente successivo al tentativo di notifica a mezzo PEC non andato a buon fine e pertanto si è attivato entro un termine ragionevolmente contenuto secondo la comune diligenza.
Cassazione civile ordinanza n.19397/2018