Notifica di un atto alla P.A. presso la sede e non presso l’avvocatura: conseguenze

Notifica di un atto alla P.A. presso la sede e non presso l’avvocatura: conseguenze

La notifica di un atto giudiziario all’Amministrazione dello Stato presso la propria sede e non presso l’Avvocatura distrettuale è nulla o è inesistente?

La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21574/2017, pubblicata il 18 settembre scorso.

Venerdi 22 Settembre 2017

IL CASO: La vicenda sottoposto all’esame della Corte di Cassazione trae origine da due appelli promossi da un cittadino nei confronti di due sentenze emesse dal Giudice di Pace avente ad oggetto l’opposizione a tre ordinanze della Prefettura di Chieti, la prima emessa per la violazione dell’art. 20 del D.Leg. 507 del 1989 e le altre due emesse per la violazione dell’art. 28 del suddetto decreto legislativo. I due appelli venivano riuniti. Il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell’udienza venivano notificati dal ricorrente presso la Prefettura e non presso l’Avvocatura dello Stato.

Si costituiva nel giudizio la Prefettura di Chieti, la quale depositava documenti, formulava delle eccezioni processuali e precisava le conclusioni richiamandosi ai propri scritti difensivi.

Il Tribunale accoglieva l’appello. Avverso la sentenza del Tribunale proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell’Interno e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, i quali denunciavano tra l’altro la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 4 del codice di procedura civile per “violazione e falsa applicazione dell’art. 144 cpc in tema di notificazioni presso l’Avvocatura dello Stato”, essendo l’atto introduttivo notificato presso la Prefettura e non presso l’Avvocatura dello Stato come prescritto dall’art. 144 cpc. Il contribuente proponeva ricorso incidentale per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc avendo il Tribunale compensato le spese del giudizio.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso promosso dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Chieti affermando il seguente principio di diritto: “la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e, non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullità e non anche da inesistenza. Essa e' quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca”.

I Giudici di legittimità con la suddetta ordinanza hanno, altresì evidenziato che:

  1. “Secondo quanto stabilisce l'articolo 144 c.p.c., comma 1, "Per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato". Il contenuto di questa norma va, pertanto, integrato con il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 611, articolo 11, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, articolo 1, il quale dispone, al comma 1, che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale...devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente", e, al comma 2, che "ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza";

  2. La stessa Corte di Cassazione, “con la sentenza n. 7315 del 2004, ha osservato che, con riferimento alle notificazioni di atti preordinati alla introduzione di un giudizio, l'articolo 11, comma, 1 utilizza espressioni di contenuto inequivoco, tali da far intendere che nelle ipotesi considerate la disciplina da esso posta è la sola applicabile. Del resto, la regola della notificazione degli atti giudiziali presso l'Avvocatura dello Stato è stata riaffermata, dopo l'emanazione del vigente codice di rito, dalla L. n. 260 del 1958, articolo 1, mentre ad essa è possibile derogare, con applicazione della regola di cui all'articolo 144 c.p.c., comma 2, (notifica diretta all'amministrazione dello Stato destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede) solo in ipotesi particolari, nelle quali risulti che si sia inteso derogare alla "regola" posta dall'articolo 11 (in tal senso, riguardo ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui alla L. n. 689 del 1981, Cass., n. 1334 del 1998; Cass., n. 14279 del 2007)”.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 18/09/2017 n.21574

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