Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 18/09/2017 n.21574

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 18/09/2017 n.21574
Venerdi 22 Settembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8445/2016 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, PREFETURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CHIETI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI PENNETTA;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 729/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso principale infondato, posto che la costituzione in giudizio dell'Amministrazione ha sanato la nullità della notifica e considerato che il secondo motivo, in parte non coglie l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte propone censure di merito, non proponibili nel giudizio di cassazione. Fondato il ricorso incidentale perchè la sentenza impugnata non ha indicato le gravi e/o eccezionali ragioni che avrebbero dovuto giustificare la disposta compensazione delle spese del giudizio.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. ...

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