Non è possibile concedere un secondo termine per rinnovare la notifica di un atto per il quale è stata disposta la rinnovazione già una prima volta e la notifica eseguita è nulla.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24474/2019, pubblicata il 1/10/2019.
Lunedi 7 Ottobre 2019 |
IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal decreto con il quale la Corte di Appello ha dichiarato l’estinzione del giudizio avente ad oggetto l’opposizione promossa da un cittadino avverso il decreto che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione. Alla prima udienza nessuno compariva e la causa veniva rinviata ad altra udienza nel corso della quale il difensore del ricorrente chiedeva la concessione di termine per procedere alla notifica del ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia.
La richiesta veniva accolta dalla Corte di Appello, la quale assegnava il termine per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione della precedente udienza e del successivo verbale di udienza fissando una nuova udienza.
Il ricorrente eseguiva la notifica a mezzo pec all’avvocatura ad un indirizzo pec che si rilevava errato, in quanto non aggiornato. All’udienza si costituiva il Ministero chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.
L’eccezione veniva accolta dalla Corte di Appello e il giudizio veniva dichiarato estinto.
Pertanto, avverso il decreto della Corte di Appello veniva interposto ricorso per Cassazione dall’originario ricorrente, il quale deduceva la violazione dell'art. 307 c.p.c., comma 3. Secondo il ricorrente, nell’emettere il provvedimento impugnato, la corte territoriale aveva errato, trascurando che la notifica era stata tempestivamente eseguita e l’indirizzo pec dove era stata eseguita si era rilevato errato in quanto non aggiornato.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo hanno ribadito il principio, già affermato dalla stessa Corte di Cassazione in altri arresti, secondo il quale, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacchè la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine; l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c.”.
Cassazione civile ordinanza n.24474/2019