Con la sentenza n. 589/2017 il Giudice di Pace di Firenze si pronuncia in merito all' ammissibilità della opposizione ad un verbale di irrogazione di una sanzione amministrativa, pur avendo il trasgressore successivamente pagato.
Giovedi 27 Aprile 2017 |
Nel caso in esame, la soc. S srl con ricorso depositato il 9/12/2016 proponeva opposizione ex art. 7 D.lgs. 150/2011 avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale nei confronti del conducente dell’autobus intestato alla società ricorrente, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria in quanto il suddetto autobus, lungo 7,640 metri, circolava in ZTL privo di autorizzazione.
Il Comune si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per intervenuto pagamento della sanzione in data 5.1.2017.
Il Giudice di Pace, nel ritenere ammissibile l'opposizione, osserva che:
a seguito della notifica del verbale nei confronti della società, effettuata il 5.1.2017, in pari data la società aveva provveduto al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale decurtato del 30% (con ciò avvalendosi del beneficio istituito dall’art. 20, comma 5-bis, lett. a, del D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013);
il suddetto pagamento però è intervenuto successivamente (e non anteriormente) alla data della presentazione del ricorso (9.12.2016): sul punto il GdP ricorda che la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “qualora in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato.....il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine di sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all’impugnazione” (Cass. Civ., Sez. Un., 29.7.2008, n. 20544; Cass. Civ., sez. II, 27.12.2010 n. 26153).
nel caso in esame, il giudizio è stato introdotto correttamente, non essendo ancora decorsi 30 giorni dal giorno 11.11.2016 (data in cui l’infrazione de qua era stata contestata immediatamente al trasgressore con consegna del verbale) e non essendo in tale data ancora intervenuto nessun pagamento;
peraltro, agli atti non risulta alcuna dichiarazione o manifestazione di volontà di rinuncia all’opposizione a seguito del pagamento eseguito il 5.1.2017, con conseguente ammissibilità dell'opposizione.