La sosta regolamentata: due tipologie di sosta a pagamento e disciplina applicabile

Di Raffaele Vairo.
La sosta regolamentata: due tipologie di sosta a pagamento e disciplina applicabile

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l'art. 157 del codice della strada, prevede due distinte condotte: quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della stessa, laddove è consentita per un tempo limitato; quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto.

Venerdi 28 Aprile 2017

Premessa

L'art. 7, comma 1, lettera f), del nuovo codice della strada consente alle Amministrazioni comunali di “stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante disposizioni di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”.

Tali aree sono individuate da apposito segnale di indicazione.

Le ipotesi di sosta assoggettata al pagamento sono due: a) sosta permessa per un tempo limitato (quando è fissato un limite massimo di durata); b) sosta permessa per un tempo non limitato (non essendo fissato il limite massimo).

Sosta permessa per un tempo determinato.

L'ipotesi di cui alla lettera a) si ha quando la sosta, soggetta al pagamento, non può protrarsi oltre il tempo stabilito neanche pagando un sovrapprezzo (ad esempio: la sosta è consentita solo per trenta o sessanta o novanta minuti). In tal caso, dunque, per sosta limitata deve intendersi quella permessa per un tempo limitato (di cui all'art. 157, comma 6, del codice stradale). In proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, repetita juvant, emana le direttive alle quali le amministrazioni comunali devono attenersi nell'adozione delle relative delibere, ha precisato: “Ove ci si trovi quindi in tali contesti, nei quali, con specifica ordinanza, sia stata prevista una disciplina, resa nota dalla prescritta segnaletica, detta sanzione trova la sua applicabilità qualora la sosta si estenda oltre il limite stabilito per conseguire l'alternanza dei veicoli, ovvero quando ci si trovi in presenza di una violazione della disciplina della regolamentazione” (parere n. 53284/2015). In questa ipotesi, il protrarsi della sosta oltre il tempo consentito equivale a sosta vietata, sanzionabile ex comma 15, secondo periodo, dell'art. 7 del codice.

Sosta permessa per un tempo non limitato

L'ipotesi di cui alla lettera b), invece, contempla la possibilità della sosta a tempo indeterminato, prevedendosi il pagamento di una somma di denaro in relazione alla durata della stessa (ad esempio: la tariffa viene stabilita nella misura di un euro all'ora). In tale ipotesi (sosta consentita a tempo indeterminato) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene trattarsi di sosta contrattata. Il contratto si configurerebbe per il fatto che l'installazione delle macchinette che rilasciano i ticket con l'indicazione del costo per fruire dello spazio messo a disposizione costituirebbe offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (offerta al pubblico) che verrebbe accettata con l'immissione del veicolo negli spazi segnati per la sosta, per cui l'utente, acquistando il ticket, manifesterebbe la volontà di concludere il contratto. Di conseguenza, “l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario” (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere n. 53284 del 12.05.2015). Questo non significa che il protrarsi della sosta oltre l'orario per il quale è stato corrisposto il pagamento resti privo di sanzione, potendo l'ente creditore predisporre, con apposito regolamento, una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. In pratica, le amministrazioni locali “possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal codice civile e dal codice del consumo” (risposta a un'interrogazione parlamentare del 13 marzo 2014).

In linea con i principi dettati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la prevalente giurisprudenza di pace (ex pluribus: Giudice di Pace di Pordenone 18 dicembre 2014) ha stabilito: 1) se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all'art. 7 c. 14 del codice; 2) se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l'orario di competenza, non si applicano le sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997 (Cass. civile, sez. II, 04.10.2011, n. 20308; Giudice di Pace Pordenone, 16.12.2014; Tribunale Treviso, 21.04.2016, n. 1069; Cass. civile, sez. 04.10.2011, n. 20308).

Le tesi sopra esposte, però, sono state sconfessate da una recente sentenza della Cassazione per la quale l'art. 157 del codice della strada sanzionerebbe allo stesso modo le ipotesi di cui alle sopra indicate lettere a) e b) sul rilievo che l'espressione “dispositivo di controllo di durata della sosta”, utilizzata dal comma 6 dell'art. 157, “vale a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 2016, n. 16258), con la conseguenza, sempre secondo la Cassazione, che la sosta del veicolo con ticket di pagamento scaduto per il decorso del tempo di sosta pagato avrebbe natura di illecito amministrativo e non si trasformerebbe in inadempimento contrattuale (Cass. civile, sez. II, 03.08.2016, n. 16258). Alcune amministrazioni locali, incoraggiate da questa sentenza, spinte anche da necessità di bilancio, hanno deciso di appellare le sentenze dei giudici di pace contribuendo, così, ad intasare ancora di più l'attività dei tribunali.

Ma veniamo al dunque.

La tesi della Cassazione non è condivisibile.

Il comma 6 dell'art. 157 impone obblighi applicabili in generale ad ogni forma di sosta. Per comprendere appieno il significato della disciplina dettata dal codice occorre fare riferimento al comma 15 dell'art.7 che stabilisce le sanzioni nei casi di sosta vietata e di sosta permessa per un tempo limitato (quando è fissato un limite massimo di durata). Per le altre modalità di sosta è applicabile il comma 14 dello stesso articolo.

In conclusione, dunque, nelle ipotesi di sosta permessa per un tempo non limitato (non essendo fissato il limite massimo) il prolungamento della sosta oltre l'orario di competenza non è sanzionabile per violazione delle norme del codice della strada, ma consente all'ente proprietario dell'area il recupero delle somme dovute per il tempo non coperto dal pagamento del ticket, maggiorate delle eventuali penali stabilte da apposito regolamento comunale.

Va, infine, osservato che i Comuni, nell'adottare i provvedimenti di disciplina della sosta, devono, comunque, conformarsi alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 7, comma 1, del codice della strada), ponendo in essere comportamenti finalizzati unicamente alla tutela della circolazione e della sicurezza delle persone. Con esclusione di altre finalità, quali le esigenze di bilancio.

Condivisibile è, dunque, la tesi della prevalente giurisprudenza di pace che, è auspicabile, continui con la conferma dell'indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti senza sentirsi obbligata a seguire l'orientamento della Cassazione le cui sentenze, è bene sottolinearlo, non sono vincolanti per i giudici di merito (giudici di pace e tribunali), i quali possono tranquillamente decidere secondo il loro libero convincimento. Peraltro, non sarebbe la prima volta che sezioni diverse della Cassazione emettano pronunce contrapposte, come, ad esempio, è accaduto recentemente sulla questione della remissione tacita di querela.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Sentenza del 03/08/2016 n.16258

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