Ritardata consegna del plico da parte del corriere e risarcimento danni

Ritardata consegna del plico da parte del corriere e risarcimento danni

In caso di tardiva consegna del plico al destinatario, il corriere è sempre tenuto al risarcimento dei danni al mittente per la perdita di “chance” da parte di quest’ultimo?

Giovedi 27 Aprile 2017

A questa domanda ha fornito risposta recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 9571/2017 pubblicata il 13 aprile 2017.

Secondo i Giudici di Legittimità il risarcimento è riconosciuto solo quando la perdita di “chance” ha la certezza o l’elevata probabilità di avveramento da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi.

IL CASO: Una cooperativa sociale incaricava un corriere di consegnare a due Comuni due plichi contenenti dei documenti al fine di partecipare a due gare indette dai suddetti enti. La consegna veniva eseguita in ritardo comportando l’esclusione della cooperativa dalla partecipazione alle due gare. La cooperativa conveniva in giudizio il corriere al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni da perdita di “chance” dovuti dalla ritardata consegna della spedizione e la restituzione delle spese di spedizione. La domanda della cooperativa veniva rigettata sia dal Tribunale sia dalla Corte di Appello. Secondo il Giudice di secondo grado la cooperativa non aveva fornito la prova che i plichi consegnati tardivamente contenessero i documenti indicati nei bandi di gara. Avverso la sentenza di secondo grado la cooperativa proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 codice civile e 112 codice di procedura civile, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 codice di procedura civile nel testo applicabile ratione temporis. Nessuna difesa veniva svolta dal corriere.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha accolto l’originaria domanda della cooperativa limitatamente alle spese di spedizione dei plichi quantificate in euro 144,00, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento danni per perdita di “chance”,

Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno osservato che:

1. “il danno patrimoniale da perdita di una “chance” costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza”;
2. La cooperativa non aveva fornito la prova che i plichi consegnati al corriere contenessero i documenti indicati nei bandi di gara.

3. Quindi, in conclusione, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato il dominante orientamento giurisprudenziale secondo il quale chi agisce per l’ottenimento del risarcimento dei danni per perdita di “chance” derivante dalla tardiva consegna di un plico contenente documenti necessari per la partecipazione ad una gara o ad un concorso, ha l’onere di fornire la prova del grado di probabilità che in concreto avrebbe avuto di concludere positivamente l’iter selettivo della gara o del concorso.

Pertanto, al momento della consegna del plico e’ consigliabile mettere il corriere al corrente del contenuto e rappresentare allo stesso l’importanza della consegna tempestiva. Solo così si potrà costituire la prova necessaria al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni per la perdita di chance in caso di tardiva consegna del plico al corriere.

Allegato:

Cass. civile Sez. I Sentenza del 13/04/2017 n.9571

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