Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15091/2012 proposto da:
Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.33, presso l'avvocato Di Ienno Enrico, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Hernandez Federico, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Tnt Global Express S.p.a.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 262/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato DI IENNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità , in subordine rigetto del ricorso.
1. La KCS Caregiver Cooperativa Sociale conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la TNT Global Express s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione delle spese di spedizione ed al risarcimento del danno da perdita di una "chance", conseguente alla ritardata consegna, da parte della convenuta, di alcuni plichi che avrebbero consentito - se tempestivamente recapitati - alla KCS la partecipazione a due gare indette dai Comuni di (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 7482/2009, rigettava la domanda.
2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 262/2012, depositata il 14 febbraio 2012, rigettava, del pari, l'appello della KCS, ritenendo che, pure a voler considerare ammissibile - ai sensi dell'art. 345 c.p.c. - la diversa prospettazione della domanda di risarcimento per perdita di una "chance", operata dalla appellante in secondo grado, la medesima non aveva fornito la prova che i plichi tardivamente consegnati contenessero effettivamente i documenti indicati nei bandi di gara. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter