Cassazione civile Sez. I Sentenza del 13/04/2017 n.9571

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Giovedi 27 Aprile 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15091/2012 proposto da:

Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.33, presso l'avvocato Di Ienno Enrico, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Hernandez Federico, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Tnt Global Express S.p.a.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 262/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato DI IENNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità , in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La KCS Caregiver Cooperativa Sociale conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la TNT Global Express s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione delle spese di spedizione ed al risarcimento del danno da perdita di una "chance", conseguente alla ritardata consegna, da parte della convenuta, di alcuni plichi che avrebbero consentito - se tempestivamente recapitati - alla KCS la partecipazione a due gare indette dai Comuni di (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 7482/2009, rigettava la domanda.

2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 262/2012, depositata il 14 febbraio 2012, rigettava, del pari, l'appello della KCS, ritenendo che, pure a voler considerare ammissibile - ai sensi dell'art. 345 c.p.c. - la diversa prospettazione della domanda di risarcimento per perdita di una "chance", operata dalla appellante in secondo grado, la medesima non aveva fornito la prova che i plichi tardivamente consegnati contenessero effettivamente i documenti indicati nei bandi di gara. ...

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