Con l’ordinanza n. 37929/2021, pubblicata il 2 dicembre 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata dalla questione relativa alla necessità o meno della presenza del terzo pignorato, quale litisconsorzio necessario, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Giovedi 9 Dicembre 2021 |
IL CASO: La vicenda esaminata riguarda un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il pignoramento della pensione del debitore. Avverso il pignoramento, quest’ultimo proponeva opposizione che veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione con l’assegnazione della somma pignorata in favore del creditore procedente.
Pertanto, il debitore sottoponeva la questione alla Corte di Cassazione, che rilevava d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio non avendo partecipato al giudizio di opposizione innanzi al Tribunale il terzo pignorato.
LA DECISIONE: Nel decidere la questione, i Giudici della Corte di Cassazione hanno osservato che:
1. nei giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi relativi ad un espropriazione presso terzi, per ragioni di sistema, di semplicità e coerenza, il terzo pignorato è sempre un litisconsorte necessario senza distinzione di sorta;
2. nel procedimento presso terzi sussiste palesemente l'interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al giudizio, avendo lo stesso ad oggetto l'esatta individuazione del creditore assegnatario delle somme pignorate, e cioè del soggetto al quale il terzo dovrà effettuare il pagamento di parte della prestazione pensionistica dovuta e che potrà eventualmente agire in via esecutiva nei suoi confronti;
3. il pignoramento presso terzi è un procedimento destinato ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato;
Pertanto, hanno evidenziato gli Ermellini, essendo il giudizio oggetto del ricorso svoltosi in assenza di un soggetto legittimato passivo necessario, esso è nullo e la nullità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure.
Cassazione civile ordinanza n.37929 2021