Come disposto dal primo comma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Nel caso in cui il ricorso viene notificato due volte alla stessa parte, da quando decorre il predetto termine per il deposito?
Venerdi 10 Dicembre 2021 |
La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 37579/2021, pubblicata il 30 novembre 2021.
IL CASO: La vicenda approdata innanzi ai giudici di legittimità riguarda una sentenza emessa dalla Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello con la quale veniva confermata la decisione di primo grado che aveva dichiarato per inadempimento dell’affittuario risolto un contratto di affitto agrario di un terreno con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei canoni non corrisposti e al rilascio del fondo. L’affittuario, ritenendo errate le decisioni di merito, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione. Il ricorso veniva notificato al proprietario del fondo due volte a mezzo pec. Il controricorrente, nel resistere al ricorso, ne eccepiva l’improcedibilità per essere stato depositato nella cancelleria della Corte tardivamente oltre il termine dei venti giorni dalla prima notifica.
LA DECISIONE: L’eccezione di improcedibilità è stata ritenuta fondata dai giudici della Corte di Cassazione i quali nell’accoglierla, dopo aver dato atto che il ricorso era stato effettivamente notificato due volte esattamente identico in ogni sua parte e pagina, differenziandosi i due originali solo per la data apposta in calce all'uno e all'altro ed entrambi validamente ed efficacemente notificati al controricorrente e depositato solo il secondo, lo hanno rigettato, osservando che nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre dalla data della prima notifica, salvo che quest’ultima non sia nulla, solo in questo caso il termine decorre dalla data della seconda notifica.
Se così non fosse, hanno evidenziato, il ricorrente potrebbe aggirare la perentorietà del termine procedendo con la notifica del ricorso più volte procrastinando così il deposito nella cancelleria ed impedendo alla parte che ha ricevuto la notifica del ricorso di avere contezza, accedendo alla cancelleria successivamente alla scadenza del detto termine, della effettiva instaurazione del rapporto processuale, valutarne la ritualità e l'opportunità di eventualmente controdedurre, nel termine concesso per la notifica del controricorso che decorre ai sensi del primo comma dell’art. 370 c.p.c. dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso da parte del ricorrente.
Gli Ermellini, hanno concluso, evidenziando che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso.