L'art. 1801 del C.o.m. attribuisce un beneficio stipendiale al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, nonchè al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari al 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria a condizione che sia stato ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità in costanza di rapporto di impiego.
Venerdi 10 Dicembre 2021 |
Il Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito) riconosceva, in forza dell’art. art. 117, agli Ufficiali, mutilati o invalidi di guerra, l’abbreviazione del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio. L’art. 120 dello stesso decreto estendeva tali benefici ai Sottufficiali.
La successiva Legge 15 luglio 1950, n. 539 (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra) aveva disposto con l’art. 1 co. 1 che “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.
L’ art. 3 della medesima Legge aveva stabilito che “si considerano mutilati o invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali hanno contratto in servizio e per causa di servizio, militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”.
Con il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), abrogati gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928, veniva sancito che dal 1° gennaio 2009 ai “dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A …, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie … al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ((nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.”
L’art. 1801 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), rubricato “Scatti per invalidità di servizio” prevede che “1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.”
Tale ultima norma, quindi, attribuisce un beneficio stipendiale al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, nonchè al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari al 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria a condizione che sia stato ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità in costanza di rapporto di impiego.
I procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio sono disciplinati dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che stabilisce, all’art. 14, che l'Amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato di Verifica, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso; il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali. L'Amministrazione, quindi, è obbligata a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso che neghi o riconosca la causa di servizio entro un termine ben definito (comunque non eccedente i 120 giorni dalla presentazione della domanda).
Come chiarito dal Consiglio di Stato, in merito, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio è disciplinato dall’art. 16 della l. 241/90 in base al quale “gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta” ragion per cui “ove il termine sia decorso, senza che il parere sia stato comunicato, o siano state almeno rappresentate esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere” (Consiglio di Stato, parere n. 5.11.2001 n. 480/2000; TAR Veneto, sentenza n. 1548/05).
Accade frequentemente, tuttavia, che il personale militare, dopo aver chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, sia collocato in congedo nelle more del procedimento e che, quindi, l’accoglimento dell’istanza di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio si realizzi in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di impiego. A tal punto, la richiesta rivolta al Ministero della difesa, ai fini dell’attribuzione del beneficio economico previsto dall’ art. 1801 del codice dell’ordinamento militare, viene respinta in ragione del fatto che detta norma dispone che il beneficio in questione spetti solo al militare che ‘in costanza del rapporto di servizio’ abbia ottenuto il decreto di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
La giurisprudenza formatasi in materia ha sancito, nel tempo, l’illegittimità di tali dinieghi considerando che non potessero ricadere sul militare gli effetti negativi connessi alla tempistica del riconoscimento delle infermità. In buona sostanza la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto spettante il beneficio stipendiale, anche al militare collocato in congedo, basandosi sul dato testuale dell’art. 3 della L. 539/1950 che prevede, quale presupposto, l’esistenza di una infermità contratta “in servizio e per causa di servizio, militare o civile, debitamente riconosciuta” indipendentemente dal fatto che l’istanza del relativo riconoscimento fosse stata accolta in costanza del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione.
Ciò posto, il Tar Campania, con Ordinanza nr. 5237 del 16 luglio 2021 è intervenuto sulla annosa quaestio rilevando come, nell’impossibilità di superare in sede interpretativa l’enunciato del 1° comma dell’ art. 1801 del codice dell’ordinamento militare - laddove chiaramente subordina la spettanza del beneficio al riconoscimento “in costanza di rapporto di impiego” - sia necessario porre al vaglio della Corte Costituzionale detta norma per contrasto con gli articoli 3, 97 e 32 della Costituzione. Come correttamente osservato dal giudice rimettente, la norma violerebbe l’art. 3 della Costituzione e del parametro della ragionevolezza, sia subordinando la spettanza del beneficio alla durata del procedimento attivato con l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, parametro di certo non imputabile al dipendente, sia ponendo in correlazione i differenti tempi tecnici del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con la più celere tempistica del procedimento di collocamento in congedo.
Per altro verso il Tar ha prospettato la violazione dell’art. 97 della Costituzione evidenziando come il testo vigente dell’art. 1801, comma 1, non tenendo conto “delle peculiarità e delle diversità dei due procedimenti rilevanti (quello riguardante il congedo, quello riguardante la dipendenza da causa di servizio), ‘avvantaggia’ l’amministrazione che ritardi la conclusione del procedimento riguardante l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, evitandole il relativo onere economico per il solo fatto – dipendente da fattori eterogenei - che tale conclusione segua il collocamento in congedo, talvolta necessitato e neppure dipendente dalla volontà dell’interessato”. Il Collegio ha osservato, infine, che “subordinare la spettanza del beneficio alla perdurante costanza del rapporto di lavoro potrebbe indurre il dipendente – al fine di ottenere tale beneficio – a procrastinare il rapporto di lavoro e dunque a non avvalersi della normativa posta a sua tutela, con possibile vulnus della tutela della sua salute” con conseguente violazione dell’art. 32 della Costituzione.
Qualora la Corte Costituzionale dovesse espungere dal testo dell’art. 1801, comma 1, le parole “in costanza di rapporto di impiego” la vexata quaestio troverebbe una pacifica soluzione favorevole anche a quanti abbiano ottenuto il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio in un tempo successivo alla risoluzione del rapporto di impiego.
Ove, al contrario, la Corte Costituzionale non dovesse ritenere fondata la questione sollevata dal Tar partenopeo, rimarrebbe comunque un vulnus legato alla probabile impossibilità di ottenere il riconoscimento di un beneficio, potenzialmente anche in via pretoria, solo ed esclusivamente a causa del mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento da parte dell’Amministrazione. La locuzione “nel rispetto dei termini procedimentali”, di cui al citato art. 14 del DPR 461/01 senz’altro esclude che l’Amministrazione possa dilazionare la sua decisione sulla base di carenze e ritardi imputabili agli organi chiamati a fornire le proprie valutazioni, nello specifico il Comitato di Verifica (ex multis TAR Veneto, sentenza n. 1548/05), specie ove si consideri che l’art. 11, secondo comma, dello stesso D.P.R. 461/01 stabilisce che il Comitato di Verifica debba pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio e debba comunicare il proprio parere all’amministrazione entro quindici giorni.
Ad ogni buon conto, ed al netto di ogni considerazione in merito al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, spesso esorbitanti rispetto a quelli imposti dalle norme, appare condivisibile, se non altro per una esigenza di giustizia sostanziale, l’orientamento che sino ad ora ha valorizzato il presupposto del riconoscimento del beneficio legandolo all’aver contratto l’invalidità in servizio, per causa di servizio, e soprattutto al fatto che tale invalidità fosse stata accertata in costanza di servizio (Cons. di Stato 01712/2017).
Svincolare la data di accertamento dalla data in cui l’Amministrazione possa concludere il relativo procedimento amministrativo consente, infatti, di soddisfare, a giusta ragione, la necessità di evitare che il soggetto interessato possa risentire di un pregiudizio correlato al sol fatto che il decreto ministeriale con cui è riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sia successivo – spesso molto - alla data del suo collocamento in congedo (Tar Lombardia Sent. nr. 2063/2018; TAR Lecce Sent. nr. 1822/2016).