“L'attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell'ente nei confronti degli elettori. Spetta però al Legislatore e non alla Corte costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane”.
Con la sentenza n. 240 dello scorso 7 dicembre, la Consulta ha stabilito che la disciplina dei sindaci delle Città metropolitane, contenuta nella Riforma degli Enti di area vasta, prevista dall'art. 1, comma 19, della L. n. 56/2014 e le corrispondenti norme in materia della Regione Sicilia, secondo le quali il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva perchè si indentifica, automaticamente, con il sindaco del Comune capoluogo, “è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell'ente nei confronti degli elettori”.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte d'appello di Catania, chiamata a riformare la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso che un cittadino aveva formulato contro le norme della legge Delrio che non consentono l'elezione diretta per la carica di sindaco di Città metropolitane, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio.
La questione di legittimità costituzionale ha riguardato:
- gli articoli 13, comma 1 e 14 della legge della Regione Sicilia n. 15 del 2015 ( Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), come sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2018 (Norme in materia di Enti di area vasta);
- l'articolo 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 ( Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni): “il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo”.
La Corte ha messo in risalto l'impossibilità di un intervento manipolativo sulla normativa richiamata perchè di competenza esclusiva del legislatore, dichiarando, pertanto, l'inammissibilità delle questioni sollevate.
Nel percorrere l'iter di approvazione della L. n. 56 del 2014, che ha ravvisato nelle Città metropolitane e nelle Province i due enti territoriali destinati a rappresentare il livello di governo intermedio tra Comuni e Regioni, la Corte ha ribadito che solo il legislatore può apportare le opportune modifiche al sistema elettorale per consentire l'elezione diretta del Sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della città metropolitana “con specifico riferimento agli aspetti anche di natura politica che connotano la materia elettorale”.
Dalla lettura della richiamata normativa emerge la sussistenza di un meccanismo elettivo differenziato per le due forme di governo locale, uno di individuazione del Sindaco metropolitano, coincidente con la durata in carica del Sindaco del comune capoluogo e l'altro di elezione diretta del Presidente della Provincia1di durata doppia rispetto a quella del Consiglio provinciale.
A parere della Consulta, la previsione normativa fu il risultato di una scelta discrezionale del legislatore del 2014, dettata dalla supposta eliminazione delle Province, prevista dalle legge di riforma costituzionale ma non entrata in vigore a seguito dell'esito negativo del referendum costituzionale del 2016. Questa circostanza “ha privato il meccanismo di designazione prefigurato per il sindaco metropolitano del suo necessario presupposto, vale a dire l'operare delle Città metropolitane come unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei comuni del territorio e di pianificazione strategica”.
La Corte sollecita, dunque, l'intervento del legislatore affinchè si superi l'ingiustificato diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio delle Città metropolitane rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nei territori delle Province e ciò in quanto l'attuale sistema non risulta “in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale con riguardo al contenuto essenziale dell'uguaglianza di voto”.
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Note:
1. Articolo 1, commi da 58 a 66, della L.n. 56/2014.