Con la sentenza n. 13533/2021, pubblicata il 18 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla necessità o meno della partecipazione, quale litisconsorte necessario, del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi relativi ai procedimenti esecutivi presso terzi.
Venerdi 21 Maggio 2021 |
IL CASO: la vicenda nasce dall’ordinanza di assegnazione emessa in favore di un fallimento a seguito di una esecuzione presso terzi iniziata da quest’ultima sulla scorta di un lodo arbitrale internazionale.
Avverso l’ordinanza di assegnazione, la debitrice proponeva opposizione, che veniva qualifica sia come opposizione agli atti esecutivi, sia come opposizione all’esecuzione.
Avendo il Tribunale rigettato l’opposizione, la debitrice, avverso la sentenza di rigetto, interponeva ricorso per cassazione.
LA DECISIONE: I giudici della Suprema Corte di Cassazione, poiché nel giudizio di merito non aveva partecipato il terzo pignorato, non hanno esaminato i motivi del ricorso, rilevando d’ufficio la nullità processuale del giudizio con conseguente rinvio al Tribunale in diversa composizione affermando il seguente principio di diritto “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e ss. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”.
Gli Ermellini hanno osservato che:
1. nei giudizi di opposizione all’esecuzione e nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, la presenza del terzo, quale litisconsorzio necessario, ci deve essere sempre, senza distinzione di sorta
2. la qualità di litisconsorzio del terzo pignorato nei suddetti giudizi deriva dal fatto che sul piano sistematico, il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi quali quello di astenersi da certe attività, o di compierne altre (art. 545 546 c.p.c.);
3. i suddetti obblighi restano o decadano in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta e tale esito non può mai considerarsi “indifferente” per il terzo pignorato;
4. la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all’integrazione del contraddittorio.