Assegno divorzile e valutazioni preliminari che deve svolgere il giudice del merito.

Assegno divorzile e valutazioni preliminari che deve svolgere il giudice del merito.

Con l'ordinanza n. 13458 del 18 maggio 2021 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, evidenziando le informazioni che il giudice deve preliminarmente prendere in considerazione a tal fine.

Giovedi 20 Maggio 2021

Il caso: La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione proposta da Tizio avverso la sentenza emessa in primo grado dal locale tribunale che, in un giudizio di cessazione degli effetti civile del matrimonio, aveva riconosciuto all'ex coniuge Caia un assegno divorzile di 450,00 euro mensili.

Tizio ricorre in Cassazione deducendo violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, 1. 898 del 1970, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.:

a) la Corte di appello ha riconosciuto l'assegno divorzile nella inosservanza dell'art. 5, comma 6, legge cit., come interpretato dall'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11/07 /2018;

b) I giudici di appello non avevano infatti proceduto ad accertare in via preliminare l'esistenza ed entità dello squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal divorzio per poi fissare l'assegno divorzile nella funzione compensativa ed assistenziale da questo svolta;

c) L'esito delle indagini demandate alla Guardia di Finanza avrebbe consentito di escludere siffatto squilibrio al quale, in ogni caso, se esistente e derivante dallo scioglimento del vincolo, i coniugi avrebbero posto rimedio in sede di separazione in forza di accordi ivi raggiunti e per i quali all'ex coniuge era stata riconosciuta la somma di 350 milioni di lire oltre che ceduta la proprietà della casa familiare.

Per gli Ermellini la censura è fondata: sul punto ricordano che:

a) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della 1. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno;

b) l'indicato principio chiama il giudice del merito a svolgere PRELIMINARMENTE una valutazione comparativa del reddito degli ex coniugi per POI procedere, ove ne ravvisi lo squilibrio, a valutare il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno degli ex coniugi, in ragione della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto;

c) nel caso in esame, la Corte di appello ha provveduto a quantificare direttamente l'assegno divorzile in favore della richiedente in forza dello stimato contributo da costei dato alla vita ed al patrimonio familiare, tenuto conto della età della richiedente e della sua incapacità di procurarsi un'attività lavorativa, ma ha in tal modo obliterato di muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.13458 2021

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